Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10932 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva rettificato il reddito 2003 della società, esercente attività di manutenzione impianti e carpenteria metallica, ai fini IRAP e IVA, rideterminando anche i redditi da partecipazione dei soci. Le impugnazioni della società e di tre soci erano state accolte dalla CTP dell’Aquila e le decisioni confermate dalla CTR. In Cassazione la Corte ha rilevato d’ufficio che le controversie relative all’accertamento IRAP di una società di persone richiedono la partecipazione necessaria della società e di tutti i soci, poiché l’accertamento è unitario e il reddito è imputato ai soci in proporzione alle quote. Le cause, pur riunite e trattate congiuntamente, non comprendevano l’intera compagine sociale. La Corte ha inoltre ritenuto opportuno mantenere la trattazione congiunta anche per l’IVA, essendo questa contestata con il medesimo atto di accertamento.

La decisione

La Cassazione ha riunito i quattro ricorsi dell’Agenzia, ha dichiarato nulli i giudizi di merito per violazione del litisconsorzio necessario, ha cassato le sentenze di entrambi i gradi e ha rinviato la causa alla CTP dell’Aquila perché il giudizio si svolga con la partecipazione di tutti i soggetti necessari. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate. Non è stata decisa nel merito la fondatezza della rettifica del reddito 2003 né delle pretese IRAP e IVA.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Ne consegue che, essendo l'Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'Irap dovuta dalla società.

    Nel giudizio sull’IRAP dovuta da una società di persone devono partecipare tutti i soci, perché la disciplina richiamata comporta l’imputazione per trasparenza ai soci.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Ne consegue che la sentenza impugnata, emessa in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 deve essere cassata, restando travolta anche la sentenza di primo grado, con rinvio al giudice di prime cure.

    La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari viola le regole processuali tributarie e determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio al giudice di primo grado.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 17, comma 1, e 44

    Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 10145 del 2012, hanno, infatti, affermato il principio secondo cui "l'Irap è imposta assimilabile all'Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44."

    Le disposizioni sono richiamate per qualificare l’IRAP come imposta reale e proporzionale, assimilabile all’ILOR; su tale inquadramento si fonda, insieme all’imputazione ai soci, l’applicazione del litisconsorzio necessario.

Massime di principio

  • Quando l’accertamento riguarda l’IRAP di una società di persone e incide sull’imputazione del reddito ai soci, devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci interessati; la decisione non può essere resa validamente solo nei confronti di alcuni di essi.
  • La riunione di controversie connesse o la loro trattazione simultanea non sana l’omessa partecipazione di altri litisconsorti necessari: occorre che l’intera compagine coinvolta sia parte del giudizio.
  • Se IRAP e IVA sono contestate mediante un unico atto e la loro trattazione separata rischia di frammentare un accertamento unitario, può essere opportuno un simultaneus processus anche per la questione IVA.
  • La violazione del litisconsorzio necessario comporta la nullità dei giudizi di merito e la cassazione delle relative sentenze, con rinvio al giudice di primo grado; non implica una decisione sulla fondatezza sostanziale dell’accertamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.