Cassazione Civile, Ordinanza n. 20408/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un ufficio dell'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di liquidazione chiedendo imposta sulle successioni e donazioni, oltre a imposte ipotecaria e catastale, in relazione all'atto istitutivo di un trust autodichiarato. Il trust era stato costituito con atto notarile e, secondo l'amministrazione, l'atto costitutivo doveva essere tassato in misura proporzionale anche in assenza di trasferimento di diritti. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che il trust autodichiarato non realizzasse alcun trasferimento patrimoniale e, quindi, non integrasse il presupposto per l'applicazione dell'imposta proporzionale. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge in relazione alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta ipotecaria e catastale e dell'imposta di registro, contestando la tassazione proporzionale del trust autodichiarato. Con il secondo motivo ha lamentato la prosecuzione del giudizio di appello nonostante il decesso del notaio, senza interruzione del processo e senza notifiche agli eredi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e di legittimità. La ratio è stata che il trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, non comporta di per sé un trasferimento effettivo di ricchezza né un arricchimento stabile, sicché manca il presupposto impositivo per l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, nonché per le imposte proporzionali collegate. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto operante l'ultrattività del mandato alle liti e ha osservato che le norme sull'interruzione possono essere fatte valere solo dalla parte pregiudicata dall'evento interruttivo.
Norme richiamate
indica i vizi denunciabili in cassazione per violazione di legge e omesso esame, usati dal ricorrente per articolare i motivi
art. 2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, conv. in L. 24 novembre 2006 n. 286
la costituzione del vincolo di destinazione non integra autonomo e sufficiente presupposto impositivo; occorre un effettivo trasferimento di ricchezza
artt. 1 e 4 tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347
richiamati dal ricorrente per contestare l'applicazione dell'imposta proporzionale in materia ipotecaria e catastale
art. 10, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347
richiamato dal ricorrente nella censura sulla tassazione del trust autodichiarato
art. 11 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla non debenza dell'imposta proporzionale
le norme sull'interruzione del processo tutelano solo la parte colpita dall'evento interruttivo; la loro inosservanza non può essere fatta valere dalle altre parti
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Il trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, non realizza di per sé un trasferimento di beni o diritti a favore di un terzo e, quindi, non integra automaticamente il presupposto dell'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni.
- Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte proporzionali collegate, è necessario un effettivo arricchimento del beneficiario mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
- La mera segregazione dei beni in un trust autodichiarato, quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non equivale a trasferimento imponibile se non si verifica un reale passaggio di ricchezza.
- Le doglianze relative all'omessa interruzione del processo per il decesso di una parte possono essere dedotte solo dalla parte che sia pregiudicata dall'evento interruttivo, non dalle controparti.
- In caso di morte della parte assistita da procuratore, l'omessa dichiarazione dell'evento comporta l'ultrattività del mandato alle liti, con prosecuzione della rappresentanza processuale da parte del difensore.
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