Cassazione Civile, Ordinanza n. 09124/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva alla società committente il pagamento di oltre 1,8 milioni di euro, quale obbligata in solido con l'appaltatrice per retribuzioni e contributi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto. La società propose opposizione e ottenne accoglimento in appello, perché la Corte territoriale ritenne applicabile all'azione dell'ente il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, ritenendo tardiva la notifica dell'avviso, intervenuta oltre due anni dalla cessazione dell'appalto. L'INPS ricorse per cassazione con due motivi: con il primo sostenne che la decadenza biennale riguarda solo le pretese dei lavoratori verso il committente e non anche l'azione dell'ente previdenziale, soggetta al solo termine di prescrizione; con il secondo dedusse, in subordine, che comunque la notifica del verbale ispettivo avrebbe impedito il maturare della decadenza e reso tempestiva la pretesa. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la decadenza biennale non si applica all'azione dell'ente previdenziale; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'INPS, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per l'esame della pretesa contributiva alla luce del principio secondo cui l'azione dell'ente previdenziale nei confronti del committente è soggetta al solo termine di prescrizione e non alla decadenza biennale dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
obbligato in solido con l'appaltatore ... entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti
il termine biennale di decadenza riguarda le pretese dei lavoratori verso il committente e non si estende all'azione dell'ente previdenziale, che resta soggetta alla sola prescrizione
art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251
richiamato come modifica della disciplina dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003
art. 1, comma 911, l. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato come ulteriore modifica dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 2964 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla decadenza
art. 2966 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla decadenza
art. 2967 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla decadenza
art. 1676 c.c.
evocato nel ricorso come termine di raffronto sistematico per evidenziare l'irragionevolezza dell'estensione della decadenza all'ente previdenziale
art. 4 l. 23 ottobre 1960, n. 1369
richiamato come antecedente normativo che, secondo il ricorrente, confermerebbe l'inapplicabilità della decadenza agli enti previdenziali
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
richiamato per la disciplina transitoria applicabile ratione temporis
Massime di principio
- Il termine di decadenza biennale previsto per la responsabilità solidale del committente nell'appalto ha portata restrittiva e, in assenza di previsione espressa, non può essere esteso per analogia all'azione dell'ente previdenziale per il recupero dei contributi.
- Quando la norma disciplina una decadenza di stretta interpretazione, occorre attenersi al dato testuale e ai soggetti espressamente contemplati, senza ampliare l'ambito applicativo a soggetti terzi estranei alla previsione.
- L'obbligazione contributiva ha autonomia rispetto al rapporto di lavoro e natura indisponibile: tale autonomia impedisce di far dipendere in modo automatico la tutela previdenziale dai termini decadenziali che regolano le pretese retributive dei lavoratori.
- L'interpretazione delle norme sulla responsabilità solidale del committente deve essere coerente con la finalità di rafforzare la protezione del lavoratore e non può produrre esiti che indeboliscano la copertura assicurativa o previdenziale.
- L'azione dell'ente previdenziale contro il committente è soggetta, salvo diversa previsione, al termine di prescrizione e non alla decadenza prevista per la diversa azione dei lavoratori.
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