Cassazione Penale, Sentenza n. 5438/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione di confisca disposta dalla Corte d'appello dopo che la stessa aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato a carico del ricorrente (art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001). Il ricorrente lamenta che la confisca prevista dalla sentenza è applicata erroneamente, in quanto la norma che ammette la confisca senza condanna riguarda esclusivamente la lottizzazione abusiva e non le altre contravvenzioni urbanistiche contemplate dall'art. 44, comma 1, lett. c), tra cui rientra la realizzazione dell'opera contestata (parcheggio fuori terra realizzato in zona sottoposta a vincolo storico sulla base di un permesso illegittimo). Si sostiene quindi che la confisca non è applicabile al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che disponeva la confisca del manufatto, ritenendo che la confisca (obbligatoria o facoltativa) non possa essere disposta per le contravvenzioni previste dall'art. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 diverse dalla lottizzazione abusiva, poiché tale misura è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione idonea ad elidere gli effetti del reato. La declaratoria di estinzione per prescrizione rimaneva invece confermata.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c)
La disposizione sanziona contravvenzioni edilizie compiute in zone sottoposte a vincolo (tra cui l'intervento contestato). La giurisprudenza di legittimità e la Corte affermano che, per le ipotesi contemplate in questo comma diverse dalla lottizzazione abusiva, non è possibile disporre la confisca del manufatto abusivo in luogo dell'ordine di demolizione.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2
Rilevata dalla difesa come norma che consente la confisca senza condanna per la lottizzazione abusiva: la Cassazione sottolinea la distinzione normativa e applicativa tra la lottizzazione abusiva (per la quale la confisca può trovare spazio) e le altre contravvenzioni del comma 1, lett. c).
Norma richiamata nel ricorso quale riferimento procedurale/sostanziale in relazione alle pene ed effetti; la questione principale rimane però l'interpretazione dell'art. 44 DPR 380/2001 in tema di confisca.
codice di procedura penale, art. 321, comma 1
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla declaratoria di estinzione e agli effetti esecutivi delle statuizioni; comunque la Cassazione ha deciso sulla legittimità della misura ablativa alla luce della normativa edilizia sostanziale.
legge 9 maggio 1989, n. 122, art. 9 ("legge Tognoli")
Richiamata nei fatti come normativa urbanistica integrativa/di contesto: l'intervento era in contrasto con il PRG e con la disciplina prevista dalla legge Tognoli per le zone assimilate a vincoli storici.
Massime di principio
- La confisca del manufatto abusivo non può essere ordinata per le contravvenzioni urbanistiche previste dall'art. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. 380/2001, se il fatto non costituisce lottizzazione abusiva; in tali casi l'ordine di demolizione è l'unica sanzione idonea ad eliminare gli effetti dell'illecito.
- Quando la qualificazione del fatto è quella di contravvenzione diversa dalla lottizzazione, il giudice di legittimità tende a escludere l'applicabilità di misure ablative (confisca) compatibili con la condanna, anche se il processo si conclude con estinzione per prescrizione.
- Nelle impugnazioni contro provvedimenti che dispongono confisca è cruciale dimostrare la specifica tipologia normativa contestata (es.: distinguere lottizzazione abusiva da altre violazioni dell'art. 44) perché l'ammissibilità della confisca dipende dalla qualificazione giuridica del fatto.
- Se il reato è estinto per prescrizione, la possibilità di mantenere misure ablative va valutata alla luce della compatibilità con le sanzioni previste dalla norma sostanziale: la presenza di un obbligo di demolizione rende in genere incompatibile la confisca per le contravvenzioni edilizie non assimilabili alla lottizzazione.
- In casi simili conviene articolare il ricorso focalizzandosi su: qualificazione normativa del fatto, normativa di riferimento per la confisca e giurisprudenza consolidata che impedisce l'adozione della confisca quando la demolizione è l'unica sanzione idonea.
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