Cassazione Penale, Sentenza n. 15755/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado e lo aveva dichiarato colpevole per lesioni aggravate e minaccia aggravata, lamentando: (1) la contraddizione tra la motivazione, che concedeva il beneficio della non menzione ex art.175 c.p., e il dispositivo che comunque lo condannava al pagamento delle spese processuali (violazione dell'art.592 c.p.p. e vizio di motivazione); (2) la mancata osservanza del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio rispetto al riconoscimento della responsabilità penale, con richiesta di almeno l'assoluzione ai sensi dell'art.530 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, in caso di discrasia tra dispositivo e motivazione chiaramente ricostruibile e riconducibile a un errore materiale, la motivazione prevale sul dispositivo e l'errore può essere rettificato. Ne consegue che la condanna al pagamento delle spese processuali, incompatibile con il riconoscimento del beneficio della non menzione, è stata annullata senza rinvio. Il secondo motivo è stato dichiarato generico e inammissibile per mancata indicazione puntuale dei profili di carenza probatoria; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. Pronuncia: annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali; il resto del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 582 c.p. e art. 585, comma 2, n.2 c.p.
Norme substantive richiamate per il reato di lesioni aggravate attribuito al ricorrente; la Cassazione non ha riformato la qualificazione sostanziale dei fatti
art. 576 n.1 c.p. e art. 61 n.2 c.p.
Richiami normativi relativi alle circostanze aggravanti contestate nell'accusa
art. 612, secondo comma, in relazione all'art. 339 c.p.
Norme richiamate per la qualificazione del reato di minaccia aggravata; poste a fondamento dell'imputazione, non oggetto di riforma dalla Cassazione
Disposizione sul beneficio della non menzione; la motivazione della Corte territoriale aveva riconosciuto tale beneficio, da cui deriva l'incompatibilità con la successiva condanna alle spese processuali
Richiamato dal ricorrente in relazione a vizi di motivazione/dispositivo; la Cassazione ha trattato la questione come un errore materiale nel dispositivo rispetto alla motivazione e ha applicato il principio della prevalenza della motivazione sul dispositivo quando il procedimento logico è ricostruibile
art. 530, comma finale, c.p.p.
Norma che disciplina l'assoluzione quando manca prova oltre ogni ragionevole dubbio; il ricorrente aveva chiesto l'assoluzione ex art.530 c.p.p., ma la Cassazione ha dichiarato il motivo generico e non ha esaminato nel merito
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti formali e temporali del ricorso per cassazione; la Corte ha osservato che il ricorso era proposto nei limiti consentiti
art. 620, comma 1, lett. f) c.p.p.
Fondamento per l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla parte della sentenza relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali
Giurisprudenza citata (Sez.2, n.35424 del 13/07/2022; Sez.6, n.15 del 09/10/2008)
Precedenti utilizzati per affermare che, quando la motivazione è prevalente e l'errore è materiale, è possibile rettificare il dispositivo; e che il riconoscimento del beneficio della non menzione esclude la condanna alle spese processuali
Massime di principio
- Quando sussiste una discrepanza tra dispositivo e motivazione della sentenza, e l'errore è materiale e la procedura logica del giudice è leggibile dalla motivazione, la motivazione prevale sul dispositivo e l'errore può essere rettificato in Cassazione
- Il riconoscimento del beneficio della non menzione (art.175 c.p.) è incompatibile con la condanna al pagamento delle spese processuali; l'imposizione delle spese va eliminata se la decisione motivazionale concede la non menzione
- I motivi di cassazione devono essere specifici: una censura generica sul mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è inammissibile se non indica punti concreti di carenza della motivazione
- L'annullamento senza rinvio può essere pronunciato dalla Cassazione per la parte viziata di una sentenza (art.620 c.p.p.), quando la rettifica non richiede un nuovo esame del merito
- Nel formulare ricorso per cassazione, occorre limitarsi ai motivi ammessi dalle norme procedurali e motivarli puntualmente per evitare la declaratoria di inammissibilità
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