Cassazione Civile, Ordinanza n. 14173/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di compravendita di un trattore usato, con contestuale montaggio di un vomero da neve, cui seguì la denuncia di gravi anomalie del mezzo acquistato. La società venditrice trattenne il trattore per effettuare riparazioni e, nel frattempo, ricevette in permuta un altro trattore usato con accessori da neve, poi temporaneamente restituito. Successivamente la società venditrice ottenne due decreti ingiuntivi: uno per il pagamento delle riparazioni eseguite sul trattore venduto, l'altro per la restituzione del mezzo dato in permuta. L'acquirente propose opposizione contestando sia il diritto al pagamento delle riparazioni, sia il diritto alla restituzione del mezzo sostitutivo, e formulando anche domande riconvenzionali di accertamento del danno per la prolungata detenzione del trattore, fermo tecnico, ritardo nella riparazione e mancato montaggio del vomero. Dopo il rigetto in primo grado, in appello fu dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 300 c.p.c. e della disciplina sull'estinzione della società cancellata dal registro imprese, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo e che la controparte non poteva più stare in giudizio come società estinta; 2) violazione delle regole sulla ultrattività del mandato alle liti, sostenendo che l'appello avrebbe dovuto essere proposto dall'unico socio/soggetto legittimato della società estinta e non dal titolare della ditta individuale; 3) omesso esame di fatti decisivi, poiché la corte territoriale avrebbe trascurato di pronunciarsi sulle domande relative alla gratuità delle riparazioni, alla riparazione e al montaggio del vomero, al risarcimento danni e alla restituzione del mezzo; 4) erronea applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, quanto ai primi due motivi, che la decisione impugnata fosse conforme ai principi di legittimità sull'ultrattività del mandato alla lite in caso di cancellazione di società dal registro imprese non dichiarata o notificata nel processo, e che il giudice non potesse dichiarare d'ufficio l'interruzione del giudizio o l'estinzione della parte in mancanza delle forme di cui all'art. 300 c.p.c. Ha inoltre affermato che la censura sulla garanzia per vizi era inammissibile perché il compratore che agisce in risoluzione o riduzione del prezzo deve provare l'esistenza dei vizi, onere che nel caso concreto non era stato assolto secondo l'accertamento di merito della corte territoriale. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché non vi è stato omesso esame del fatto decisivo, ma una valutazione di merito sfavorevole al ricorrente; il quarto motivo è rimasto assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'interruzione del processo richiede la dichiarazione in udienza o la notificazione dell'evento da parte del procuratore costituito della parte colpita dall'evento interruttivo; in difetto, il giudice non può dichiararla d'ufficio.
La cancellazione della società dal registro delle imprese è richiamata come evento estintivo, ma nel processo la sua rilevanza è mediata dalle regole processuali sull'interruzione e sulla rappresentanza.
La garanzia per i vizi della cosa venduta presuppone che chi agisce provi l'esistenza dei vizi.
Chi esercita l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo deve offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il motivo non offre elementi per mutare orientamento.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Se una società costituita in giudizio mediante procuratore viene cancellata dal registro delle imprese e l'evento non è dichiarato in udienza né notificato alle altre parti nei modi previsti, opera l'ultrattività del mandato alla lite: il procuratore continua a rappresentarla come se l'evento non si fosse verificato, e la notificazione dell'impugnazione presso di lui è valida.
- Il giudice non può dichiarare d'ufficio l'interruzione del processo per la cancellazione della società se non ricorrono le forme previste dall'art. 300 c.p.c.; l'eventuale estinzione della parte deve emergere secondo le regole processuali applicabili.
- Nelle azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, il compratore che chieda risoluzione del contratto o riduzione del prezzo ha l'onere di provare l'esistenza dei vizi e il nesso tra questi e le pretese economiche formulate.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la decisione di merito ha comunque esaminato la questione, sia pure in senso sfavorevole alla parte, limitandosi a una valutazione di fatto non censurabile in cassazione.
- L'inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. ricorre quando la sentenza impugnata ha deciso in conformità a principi già consolidati della Cassazione e il ricorso non offre argomenti idonei a mutare l'orientamento.
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