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Sentenza

Sentenza n. 1935/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 249/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Marche n. 249/2024, che aveva annullato il permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e respinto la domanda risarcitoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare del permesso di costruire ha impugnato la sentenza del TAR deducendo: tardività del ricorso di primo grado, sostenendo che il proprietario confinante avesse già avuto conoscenza degli elaborati progettuali il 26 novembre 2007; improcedibilità per mancata impugnazione dei successivi permessi di costruire in variante del 2008 e del 2010; insussistenza della violazione della disciplina regionale sulle superfici coperte, assumendo che nel calcolo della superficie totale dovessero essere considerate le aree verdi, i parcheggi e i terrapieni e che l’autolavaggio non dovesse essere computato nella superficie coperta; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per le considerazioni del TAR sull’incompatibilità di attività commerciali accessorie. Il Comune ha proposto appello incidentale su analoghi profili. Il proprietario confinante ha resistito agli appelli e ha proposto appello incidentale contro il rigetto della domanda risarcitoria, deducendo che terrapieni realizzati in difformità dal progetto avessero limitato la veduta dalla sua proprietà e causato un deprezzamento immobiliare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e gli appelli incidentali, confermando la sentenza di primo grado con parziale diversa motivazione. Ha ritenuto tempestivo il ricorso originario: poiché le censure riguardavano il quomodo dell’edificazione e non l’an, il termine decorreva dall’accesso documentale del 10 dicembre 2007, non essendo stata provata una conoscenza anteriore concreta e completa del provvedimento lesivo. Ha escluso l’improcedibilità per mancata impugnazione dei successivi titoli edilizi, qualificando gli interventi del 2008 e del 2010 come varianti non essenziali, incidenti su aspetti marginali e non idonee a riaprire o sostituire il titolo originario. Ha inoltre escluso che l’acquisto, intervenuto nel 2022, di un’area limitrofa facesse venir meno l’interesse alla decisione, dovendo la legittimità essere valutata secondo la situazione esistente al momento dell’adozione del titolo e permanendo anche la domanda risarcitoria. Nel merito, ha confermato l’annullamento del permesso di costruire per superamento del limite della superficie coperta previsto dalla normativa regionale. Ai fini della superficie totale devono essere computate le aree verdi, i parcheggi, i terrapieni e tutte le aree non edificate dell’impianto; l’autolavaggio coperto, invece, deve essere incluso nella superficie coperta, poiché l’esenzione prevista per le pensiline a protezione dei distributori non è estensibile agli autolavaggi. Le censure sulle attività commerciali accessorie sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse, trattandosi di considerazioni incidentali e non dirimenti. È stato respinto anche l’appello incidentale risarcitorio: l’annullamento dell’atto non determina automaticamente la responsabilità della pubblica amministrazione; il danneggiato deve provare fatto illecito, danno ingiusto, nesso causale e colpa dell’apparato. Non è stata dimostrata né l’illegittimità dei terrapieni, poi eventualmente assentiti con un titolo successivo non impugnato, né una compressione effettiva, seria e giuridicamente tutelabile della veduta, né il nesso causale con il deprezzamento lamentato. Spese del grado compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • artt. 29, 41, 52 c.p.a.

    La tempestività del ricorso edilizio va valutata in relazione alla concreta conoscenza dell’effetto lesivo; nel caso di contestazione del quomodo dell’edificazione, il termine decorre dal momento in cui il ricorrente acquisisce conoscenza sufficiente della consistenza e delle caratteristiche dell’intervento.

  • artt. 34 e 39 c.p.a.

    Le censure contro considerazioni meramente incidentali e non dirimenti della sentenza sono inammissibili per difetto di interesse.

  • art. 22, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Le varianti non essenziali sono modificazioni qualitative o quantitative non rilevanti, accessorie rispetto al titolo originario; esse non sostituiscono il titolo iniziale né riaprono i termini per contestarne gli elementi già assentiti.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    Costituisce parametro esemplificativo per distinguere le varianti essenziali, incompatibili sotto il profilo qualitativo o quantitativo con il progetto originario, dalle varianti non essenziali.

  • art. 14 Regolamento regionale Marche 20 luglio 2004, n. 5

    Nelle zone 2, 3 e 4 del territorio comunale, la superficie coperta (SC) realizzabile è calcolata in relazione alla superficie totale (ST) dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione...

    La superficie coperta ammissibile è determinata applicando la percentuale prevista alla superficie totale dell’impianto; nella superficie totale rientrano anche aree verdi, parcheggi, terrapieni e aree non edificate.

  • art. 2 Regolamento regionale Marche 20 luglio 2004, n. 5

    Superficie totale (ST) è l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione; superficie coperta (SC) è la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra.

    L’autolavaggio dotato di copertura costituisce superficie coperta; l’esenzione relativa alle pensiline dei distributori non può essere estesa analogicamente agli autolavaggi.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    Nella domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione trova applicazione il principio dispositivo: il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità dell’amministrazione per provvedimento illegittimo richiede, oltre all’illegittimità, un fatto illecito colpevole, un danno ingiusto, il nesso causale e la colpa dell’apparato.

  • art. 844 c.c.

    Le eventuali immissioni derivanti dall’autolavaggio sono tutelabili davanti al giudice ordinario secondo la disciplina delle immissioni, senza incidere sulla decisione amministrativa esaminata.

Massime di principio

  • Nelle controversie edilizie, quando si contesta il quomodo dell’edificazione e non l’an, il termine per impugnare decorre dal momento in cui il ricorrente acquisisce una conoscenza concreta e sufficiente della consistenza, delle dimensioni e delle caratteristiche dell’intervento; l’accesso documentale può costituire tale momento, salvo prova di una conoscenza anteriore completa e concreta.
  • Le varianti edilizie non essenziali, aventi carattere marginale e non comportanti un mutamento sostanziale del progetto, non sostituiscono il titolo originario e la loro mancata impugnazione non rende improcedibile l’azione contro il titolo iniziale; esse possono essere contestate soltanto per gli elementi nuovi introdotti.
  • La legittimità di un titolo edilizio deve essere valutata secondo la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; la successiva acquisizione di aree limitrofe non sana retroattivamente l’eventuale illegittimità né elimina necessariamente l’interesse alla decisione.
  • Nel calcolo della superficie totale di un impianto di distribuzione carburanti devono essere considerate anche le aree verdi, i parcheggi, i terrapieni e le aree non edificate; un autolavaggio dotato di copertura rientra nella superficie coperta e non beneficia dell’esenzione prevista per le pensiline dei distributori, che non è estensibile analogicamente.
  • L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il risarcimento del danno. Il ricorrente deve provare, secondo il principio dispositivo, il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso causale e la colpa dell’apparato amministrativo.
  • La compromissione di una visuale panoramica può assumere rilievo risarcitorio solo se il pregiudizio è effettivo, serio e concretamente dimostrato; la mera preesistenza della visuale non costituisce di per sé un diritto reale di veduta panoramica né prova un danno risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiTermini e notificazione del ricorsoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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