Cassazione Penale, Sentenza n. 14331/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava vizi di motivazione della sentenza d'appello nella ricostruzione della responsabilità penale del Pavia come amministratore di fatto dopo la cessazione dalla carica formale (4/6/2010), nonché nella attribuzione a lui delle condotte distrattive e della bancarotta documentale. Si censurava l'assenza di adeguati indici fattuali sulla gestione di fatto, la contraddittorietà rispetto alla sentenza di primo grado circa il periodo di mancata tenuta delle scritture contabili, la carenza di specificazione dell'apporto causale e psicologico alle distrazioni e la mancanza di motivazione circa la determinazione degli aumenti di pena per continuazione e aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio, rilevando carenze nelle argomentazioni riguardanti l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto e, conseguentemente, sia in ordine alla bancarotta patrimoniale (distrazioni) sia alla bancarotta documentale. Ha altresì richiamato la necessità di adeguata motivazione sul calcolo degli aumenti di pena per la continuazione e le aggravanti; le questioni sanzionatorie sono quindi rimandate al giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Limiti formali nella enunciazione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato ammesso nei limiti di motivazione richiesti
Principio di correlazione tra imputazione e motivazione: censurata la sentenza di primo grado per riferimenti temporali difformi dall'imputazione
La giurisprudenza estende la nozione contenuta in tale norma (equiparazione funzionale per i reati societari) anche ai reati fallimentari, per individuare l'amministratore di fatto in base all'esercizio concreto delle funzioni
art. 223 legge sul fallimento
La norma individua i soggetti che possono commettere bancarotta, mirando alle funzioni esercitate e non alla mera investitura formale; da ciò deriva l'esigenza di valutare l'effettiva posizione funzionale della persona
art. 219 co. 1
Citata in riferimento alla circostanza aggravante ad effetto speciale la cui quantificazione deve essere motivata dal giudice
Norma processuale richiamata nella censura sulla incompletezza della motivazione in ordine al percorso logico-giuridico che ha portato alla determinazione della pena
Richiesta di specificazione del calcolo della pena e degli aumenti per la continuazione; omissione censurata
Richiamato in tema di limiti alla sommatoria delle pene e proporzione tra le componenti sanzionatorie; la Corte invita a verificare il rispetto dei limiti in sede di nuovo giudizio
Giurisprudenza di legittimità (es.: Sez. 5 n. 36630/2003; Sez. 5 n. 39535/2012; Sez. 5 n. 7437/2020; Sez. 5 n. 39593/2011; Sez. 5 n. 39160/2024)
varie decisioni di Sezioni Penali della Corte di Cassazione
Costante orientamento secondo cui la qualifica di amministratore di fatto si valuta in base all'esercizio concreto e continuativo di funzioni gestorie; la prova può fondarsi su indici sintomatici e la responsabilità è autonoma e riferita alle funzioni effettivamente svolte
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto si basa su elementi funzionali e fattuali (delega su aree strategiche, partecipazione continuativa alla gestione, assenza dell'amministratore formale, ecc.) e non sulla mera titolarità formale.
- Per attribuire distrazioni patrimoniali o bancarotta a un ex amministratore occorre motivare specificamente gli indici da cui si desume la sua ingerenza nella gestione successiva alla cessazione: affermazioni generiche non sono sufficienti.
- In caso di bancarotta documentale, la responsabilità dell'amministratore cessato permane per la gestione del periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'eventuale occultamento al momento del passaggio di consegne; tuttavia il successore ha l'onere di verificare, ricostruire e regolarizzare le scritture contabili mancanti o irregolari.
- La motivazione sulla quantificazione della pena deve esplicitare separatamente gli aumenti per la continuazione e per ciascuna aggravante rilevante, in modo da consentire il controllo della proporzione e del rispetto dei limiti di cumulo (principio Tizzone).
- Se la sentenza di merito presenta contraddizioni sui fatti o sul periodo temporale contestato rispetto all'imputazione, ciò può determinare l'annullamento per vizio di motivazione; il giudice d'appello deve confrontarsi specificamente con le deduzioni difensive e con le risultanze probatorie.
- Nei casi in cui la prova di gestione di fatto sia insufficiente, può emergere la necessità di configurare ipotesi alternative (es. concorso esterno dell'extraneus) che richiedono diverso inquadramento probatorio e motivazionale.
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