Cassazione Civile, Ordinanza n. 08961/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento sintetico fondato sull'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, emesso per una maggior capacità contributiva desunta dalla disponibilità di beni-indice relativi all'anno d'imposta 2008. In primo grado la pretesa era stata rideterminata in diminuzione, e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione per relationem alla decisione di primo grado, senza autonoma indicazione delle ragioni di adesione e senza valutazione critica propria; 2) omessa pronuncia su più profili, in particolare sulla validità della delega di firma dell'atto impositivo, con dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, per mancato rilievo della carenza di delega del soggetto che aveva sottoscritto l'atto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, rilevando la nullità della sentenza di appello perché motivata in modo meramente per relationem alla sentenza di primo grado senza riportarne il contenuto né esplicitare le ragioni dell'adesione, impedendo il controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base normativa dell'accertamento sintetico fondato sulla maggiore capacità contributiva desunta da beni-indice
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la sentenza deve essere motivata in modo da rendere intelligibile il percorso decisionale; la mera motivazione per relationem è nulla se non consente di individuare le ragioni della decisione
nel processo tributario la motivazione della sentenza deve essere sufficiente e tale da consentire il controllo logico-giuridico della decisione
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza di merito per carenza di motivazione
richiamato come parametro dell'omessa pronuncia su questioni devolute al giudice
invocato per la dedotta carenza di delega di firma dell'atto impositivo
Cass., S.U. n. 14815/2008
la motivazione per relationem è legittima solo se richiama una sentenza già passata in giudicato tra le parti oppure se riproduce e recepisce autonomamente la motivazione di riferimento
Cass. VI - 5, n. 107/2015
la sentenza è nulla se si limita alla mera indicazione della fonte di riferimento senza rendere individuabili le ragioni poste a fondamento del dispositivo
Cass. VI - 5, n. 5209/2018
conferma il principio sulla nullità della motivazione meramente per relationem priva di autonoma argomentazione
Cass. VI - 5, n. 17403/2018
conferma il principio sulla nullità della motivazione meramente per relationem priva di autonoma argomentazione
Cass. VI - 5, n. 21978/2018
conferma il principio sulla nullità della motivazione meramente per relationem priva di autonoma argomentazione
Cass. VI - 5, n. 22022/2017
è nulla la sentenza d'appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado se la motivazione non mostra l'esame dei motivi di gravame e delle difese delle parti
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se la decisione richiama in modo intelligibile il contenuto della pronuncia o dell'atto di riferimento e consente di verificare che il giudice abbia svolto una autonoma valutazione critica.
- La sentenza d'appello è nulla quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza riportarne la motivazione e senza spiegare perché i motivi di gravame siano infondati o irrilevanti.
- La mera indicazione della fonte decisoria richiamata non basta: il giudice deve rendere percepibile il ragionamento seguito e il collegamento tra le allegazioni difensive, le prove e la conclusione adottata.
- Quando il primo motivo investe la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, tale censura può essere assorbente rispetto ai motivi ulteriori
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