Cassazione Civile, Sentenza n. 23872/2020 del 29/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato la decisione della CTP di Milano: ripresa fiscale relativa all'indeducibilità degli interessi passivi connessi a un prestito obbligazionario emesso da Kartell spa per operazioni di ristrutturazione societaria (acquisto di partecipazioni intra-gruppo). La società deduceva insufficiente motivazione e violazione del principio secondo cui gli interessi passivi sono "sempre deducibili" ai sensi della normativa e sosteneva che dovesse applicarsi la norma di inerenza dell'art. 109, comma 5, TUIR anziché il generale divieto di abuso del diritto
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia (perché il rilievo di carenza di specificità dei motivi in motivazione era "ad abundantiam" e non aveva inciso sul dispositivo) e ha esaminato i motivi: ha ritenuto inammissibili, nella misura in cui miravano a riesaminare il merito probatorio, censure che cercavano di rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito; ha comunque respinto i motivi principali sul merito, confermando che l'operazione era qualificabile come elusiva/abuso del diritto per prevalente finalità fiscale e per assenza di ragioni economiche non marginali che giustificassero l'emissione del prestito, con conseguente esclusione della deducibilità degli interessi contestati. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
Norme richiamate
art. 53, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546
la norma richiede specifici motivi di appello; la Corte ha osservato però che il rilievo della CTR sulla a-specificità dei motivi era formulato "ad abundantiam" e non ha avuto effetti dispositivi, perciò quell'aspetto motivazionale è valutabile in Cassazione
art. 360, primo comma, n. 5 e n. 3, cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. (versione ante d.l. n. 83/2012)
limiti del sindacato in Cassazione: controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della motivazione (n.5) e violazione di legge (n.3); non è consentito riesaminare il merito probatorio se coerente
art. 109, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
l'art. 109(5) disciplina l'inerenza dei componenti negativi ma, secondo la Corte, non può essere interpretato come una regola che automaticamnete esclude il sindacato antielusivo: la deducibilità degli interessi è compatibile solo se l'operazione non è qualificabile come abuso/elusione
art. 75, comma 5, D.P.R. 917/1986
art. 75, comma 5, D.P.R. 917/1986
giurisprudenza riconosce che gli interessi passivi sono generalmente deducibili e non richiedono una specifica correlazione con singoli ricavi; la Corte precisa però che questa regola è temperata dalla necessità che l'operazione non sia comunque abusiva e che il finanziamento si colleghi all'attività d'impresa nel suo complesso
divieto di abuso del diritto (principio antielusivo, giurisprudenza)
principio generale antielusivo sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. SS.UU. n. 30055/2008)
clausola generale che consente all'Amministrazione e al giudice di disattendere operazioni prive di sostanza economica e finalizzate prevalentemente ad ottenere un vantaggio fiscale; la Corte ha applicato tale principio alla fattispecie
Cass. SS.UU. n. 3840/2007 (giurisprudenza)
Cass., Sezioni Unite, n. 3840 del 20/02/2007
principio sull'effetto delle pronunce di inammissibilità dell'appello: la Corte ha distinto il caso di specie dalla fattispecie delle Sezioni Unite, ritenendo che qui il rilievo di inammissibilità fosse solo argomentazione "ad abundantiam" e non affievolisse la potestas iudicandi del giudice d'appello
Massime di principio
- La deducibilità degli interessi passivi (art. 75/109 TUIR) è generalmente riconosciuta, ma non opera se l'operazione che li ha generati è qualificabile come abuso del diritto/elusione: la norma speciale di inerenza non esclude il controllo antielusivo
- Il contribuente che invoca ragioni extrafiscali deve dimostrare la presenza di motivazioni non marginali e effettive ("sostanza economica"); in loro assenza prevale la qualificazione elusiva e la conseguente disconoscimento dei benefici fiscali
- In Cassazione il sindacato è limitato alla correttezza giuridica e logico-formale della motivazione: non è ammesso riesame del merito probatorio o della valutazione dei fatti, salvo vizi di motivazione evidenti e non sanabili
- Se il giudice d'appello formula un rilievo di inammissibilità "ad abundantiam" ma decide sul merito, la parte può impugnare le parti meritevoli di cassazione; l'obiter dictum non toglie interesse all'impugnazione del dispositivo di merito
- Operazioni complesse intra-gruppo che producono un vantaggio fiscale nettamente prevalente rispetto alle ragioni organizzative sono a rischio di qualificazione come elusione; occorre valutare le alternative praticabili e gli effettivi risultati extrafiscali concreti
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