Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17463/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Galanti era stato condannato per violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011) per non essere rincasato entro le ore 21:00 e non aver dato tempestiva notizia all'autorità. In cassazione il difensore ha impugnato per: (1) mancata rinnovazione dell'istruttoria per non aver escusso due Carabinieri intervenuti al secondo controllo; (2) carenza di prova e vizio di motivazione/valutazione indiziaria (art. 75 co.2); (3) errata applicazione dell'art. 14, co. 2-ter d.lgs. 159/2011 (rivalutazione della pericolosità sociale dopo detenzione); (4) eccessività della pena (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati e generici i motivi sul punto probatorio e sulla rinnovazione dell'istruttoria, richiamando l'ampia discrezionalità del giudice del merito e il divieto per la Cassazione di riconsiderare i fatti in assenza di manifesta illogicità. Il motivo relativo all'art. 14 co.2-ter è stato respinto perché la norma richiede una detenzione espiativa protrattasi oltre due anni, condizione non sussistente nel caso (detenzione cessata il 13/03/2017, inferiore a due anni). Il motivo sulla pena è stato dichiarato inammissibile perché estraneo al devolutum e generico. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso è stata confermata la condanna di mesi otto di reclusione e la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2

    art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La norma punisce la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (es. obbligo di rincasare). La Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie sulla base della valutazione probatoria dei fatti (assenza al controllo, citofono suonato per oltre venti minuti, luci spente), confermando che la prova è stata raggiunta secondo i criteri del giudice di merito.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 14, comma 2-ter

    art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011

    La norma impone la rivalutazione della pericolosità sociale da parte del tribunale dopo una detenzione per espiazione di pena protrattasi per almeno due anni. La Corte ha interpretato la disposizione restrittivamente: la rivalutazione è obbligatoria solo se la detenzione è stata espiativa e durata oltre due anni; la mera detenzione cautelare o durata inferiore non attiva l'obbligo.

  • codice di procedura penale, art. 603

    Disposizione relativa alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha ricordato che la rinnovazione è eccezionale e che il giudice di appello può implicitamente rigettare l'istanza se la motivazione di merito mostra elementi sufficienti per decidere.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano le ragioni di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione). La Corte ha precisato che in cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti se non per vizi di motivazione gravi (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà).

  • codice di procedura penale, art. 192 e art. 533

    artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente con riferimento ai canoni di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione dei principi processuali relativi alla formazione della prova e alla valutazione logico-circostanziale effettuata dai giudici di merito.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23

    art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Norma che consente la presentazione di conclusioni scritte dal Pubblico Ministero; nel procedimento il Procuratore generale ha presentato requisitoria ai sensi di tale norma chiedendo l'inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato questa sanzione e ha disposto anche il versamento per la cassa delle ammende.

  • codice penale, art. 133

    Norma sulle determinazioni di pena invocata dal ricorrente per eccesso; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché estranea al devolutum e generica.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: il giudice di appello può implicitamente rigettarla se la motivazione mostra elementi probatori sufficienti; in cassazione non si richiede una nuova valutazione dei fatti salvo manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • La Cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni di credibilità compiute dal giudice del merito se la motivazione è congrua e coerente; le doglianze che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
  • L'obbligo di rivalutazione della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 14 co. 2-ter d.lgs. 159/2011 scatta solo se la detenzione è stata per l'espiazione di pena e si è protratta per almeno due anni; la detenzione cautelare non attiva tale obbligo.
  • Le doglianze generiche o meramente assertive (es. contestazione della pena senza argomentazioni specifiche) sono dichiarate inammissibili in cassazione; occorre specificare il vizio e la sua incidenza sul giudizio.
  • Quando la motivazione di merito espone in modo articolato le ragioni di credibilità e inattendibilità delle prove testimoniali, il giudice di legittimità non annulla per semplice contrasto interpretativo tra versioni diverse dei testimoni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.