Cassazione Civile, Ordinanza n. 08104/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti hanno agito in via monitoria per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute per il lavoro svolto durante le pause e nei primi dieci minuti di lavoro, sulla base dei cartellini presenza dell’azienda e assumendo che una precedente sentenza avesse dichiarato illegittime e inefficaci alcune clausole del regolamento aziendale su riposi, pause e decurtazione dei primi dieci minuti di lavoro. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal datore di lavoro, ritenendo che la domanda attuasse la precedente sentenza. La corte d’appello ha invece ritenuto che quella sentenza non facesse stato nel nuovo giudizio, perché non aveva accertato in concreto che i lavoratori avessero prestato attività in pausa o oltre l’orario giornaliero; qualificata la domanda come richiesta di pagamento di lavoro straordinario, l’ha rigettata per difetto di prova dell’autorizzazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la corte svalutato i cartellini presenza; violazione di legge per avere applicato la disciplina dell’autorizzazione al lavoro straordinario a una fattispecie che, secondo loro, riguardava "lavoro aggiuntivo"; omesso esame di fatto decisivo per non aver considerato il mancato adempimento alla precedente sentenza e i conteggi fondati sui cartellini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sui cartellini presenza non denunciassero un vero travisamento del fatto probatorio, ma mirassero a contestare la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito salvo l’ipotesi di prove legali. Ha inoltre giudicato generico il terzo motivo perché non indicava specificamente le norme violate né spiegava quale autonoma disciplina del "lavoro aggiuntivo" sarebbe stata applicabile. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché non lamentava l’omesso esame di un fatto storico, ma di nuovo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, peraltro già esaminate dalla corte territoriale. Sono state quindi confermate le spese in favore del datore di lavoro e disposto l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La precedente sentenza non è stata ritenuta vincolante nel nuovo giudizio, perché non aveva accertato i fatti costitutivi della pretesa di pagamento.
La censura di travisamento della prova non è stata accolta, perché in realtà si contestava la valutazione del materiale probatorio.
La valutazione delle prove non legali è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione come errore di percezione.
I motivi sono stati esaminati alla luce dei vizi denunciabili in cassazione, ma ritenuti inammissibili perché non correttamente ricondotti ai relativi paradigmi.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se consistente in svista sul fatto probatorio, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.
L’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non la mera rivalutazione delle prove già considerate dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata in relazione all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è deducibile come errore di fatto solo quando vi sia una svista sul fatto probatorio in sé; se invece la censura investe la valutazione della rilevanza o concludenza della prova, il vizio non è di travisamento ma attiene al merito.
- La valutazione delle prove prive di valore legale è riservata al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione, salvo specifiche ipotesi tipizzate.
- Il vizio di violazione di legge richiede l’indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e una critica specifica e intellegibile del ragionamento decisorio; non è sufficiente affermare in modo generico che la sentenza abbia male qualificato la domanda.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira a ottenere una nuova lettura delle risultanze istruttorie; deve riguardare un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito.
- Una precedente sentenza produce efficacia vincolante solo nei limiti in cui abbia accertato i fatti costitutivi necessari del successivo diritto azionato; la sola declaratoria di illegittimità di clausole regolamentari non basta a fondare automaticamente il credito richiesto in un diverso giudizio.
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