Cassazione Civile, Ordinanza n. 28125/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società attrice aveva chiesto nei gradi di merito la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente nella parte in cui prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la clausola di massimo scoperto, oltre alla restituzione di circa euro 82.000 asseritamente prelevati indebitamente. La banca convenuta aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva sostenendo che il rapporto era stato ceduto, ai sensi dell'art. 58 TUB, in forza di cessione in blocco pro soluto a favore di altra banca poi confluita nell'attuale resistente. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della banca evocata. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.lgs. 385/1993, sostenendo che la fattispecie riguardava una mera cessione di crediti pro soluto e non una cessione di attività e passività o di rapporti giuridici in blocco, sicché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la legittimazione passiva della banca originariamente convenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, il difetto di specificità e di autosufficienza del motivo ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., poiché la parte ricorrente si era limitata a riportare stralci dell'atto di cessione senza indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo; dall'altro lato, ha ritenuto la censura meramente assertiva e non idonea a scalfire la motivazione della Corte d'appello, conforme alla giurisprudenza secondo cui l'art. 58 TUB, quale norma speciale, deroga all'art. 2560 c.c. e comporta il trasferimento delle passività al cessionario secondo il meccanismo previsto dalla norma. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma speciale sulla cessione in blocco di rapporti giuridici bancari; la Corte richiama l'orientamento secondo cui essa deroga all'art. 2560 c.c. e determina il trasferimento delle passività al cessionario secondo il meccanismo previsto dalla disposizione, con effetti sulla legittimazione passiva
disposizione generale sulla cessione d'azienda e sui debiti aziendali anteriori al trasferimento, richiamata per affermare che è derogata dall'art. 58 TUB in materia bancaria
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con completa indicazione della sede processuale degli atti e documenti richiamati, altrimenti il motivo è inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura che investe un documento o un atto processuale deve essere autosufficiente: occorre indicarne con precisione il contenuto rilevante e la collocazione nel fascicolo, così da consentire il controllo della Corte senza accesso diretto agli atti.
- Una doglianza formulata in modo meramente assertivo, che non si confronti puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con il diritto vivente richiamato dal giudice di merito, è inammissibile.
- In materia di cessione bancaria di rapporti giuridici in blocco, l'art. 58 TUB opera come disciplina speciale rispetto alle regole generali della cessione d'azienda e può comportare il trasferimento delle passività al cessionario secondo il meccanismo legale previsto, incidendo sulla legittimazione passiva nei giudizi relativi ai rapporti ceduti.
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