Cassazione Penale, Sentenza n. 28316/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'ordine di esecuzione della condanna per estorsione aggravata (sentenza del Tribunale di Milano del 12/02/2020, divenuta definitiva il 10/10/2024). La Corte di appello ha respinto la richiesta ritenendo che la condanna riguardasse un delitto ostativo ai sensi dell'art. 656, comma 9, c.p.p. (con riferimento all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario), nonostante il giudice di merito avesse riconosciuto l'attenuante generica prevalente sull'aggravante. Atzei ha impugnato sostenendo che la prevalenza delle attenuanti escludeva l'efficacia dell'aggravante (cioè che il titolo del reato fosse di fatto semplice), che il rinvio di art. 656 c.p.p. a art. 4-bis Ord. pen. sarebbe formale e non recettizio, e che esisteva un "giudicato endo-processuale" derivante dalla precedente concessione, da parte del magistrato di sorveglianza, dell'affidamento in prova al servizio sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio consolidato secondo cui la valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti rileva solo quoad poenam e non altera il titolo del reato né esclude la sussistenza delle aggravanti stesse. Di conseguenza l'ostatività prevista dall'art. 656, comma 9, c.p.p. opera quando il giudice di merito ha ritenuto sussistenti aggravanti ricomprese nel titolo di reato (anche se bilanciate dalle attenuanti). Ha altresì escluso l'esistenza di un "giudicato endo-processuale" tra decisioni assunte in procedimenti diversi (magistrato di sorveglianza vs giudice dell'esecuzione), ritenendole autonome e non vincolanti l'una per l'altra. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Individua il delitto di estorsione; la condanna è stata pronunciata con riferimenti ai commi 1 e 2 per la fattispecie aggravata rilevante ai fini dell'ostatività.
art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. (circostanza aggravante richiamata)
Causa di aggravamento della fattispecie ritenuta sussistente dal giudice di merito e inclusa nel titolo di reato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 656 c.p.p.
art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen.
Prevede il divieto di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione quando la condanna riguarda reati indicati dall'art. 4-bis Ord. pen.; il rinvio ha efficacia pratica nell'impedire la sospensione se il titolo di reato è qualificato come ostativo.
art. 4-bis Ordinamento penitenziario
Elenca i reati ostativi che impediscono l'accesso a misure alternative e misure sospensive; richiamato dall'art. 656 c.p.p. per determinare l'ostatività.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1)
Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Rv. 276312; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Rv. 253784
Principio consolidato secondo cui la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta; pertanto la presenza di un'aggravante nel titolo di reato mantiene l'effetto ostativo anche se la pena è attenuata.
Massime di principio
- La prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti incide solo sulla determinazione della pena (quoad poenam) e non cambia il titolo del reato: se il giudice ha ritenuto sussistente un'aggravante, questa continua a rilevare ai fini dell'ostatività prevista dalle norme processuali e penitenziarie.
- Il rinvio di art. 656, comma 9, c.p.p. all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario produce effetti sostanziali: la qualificazione del reato come ostativo impedisce la sospensione dell'esecuzione anche quando la sentenza abbia bilanciato aggravanti e attenuanti a favore di queste ultime.
- Le decisioni del magistrato di sorveglianza (es. concessione di misure alternative o affidamento in prova) non costituiscono giudicato vincolante per il giudice dell'esecuzione in un procedimento diverso: non sussiste una preclusione endo-processuale tra procedimenti autonomi.
- Per ottenere effetti pratici (es. sospensione dell'esecuzione o accesso a misure alternative) è necessario contestare la sussistenza materiale dell'aggravante nel giudizio di merito, non solo dimostrare che le attenuanti abbiano inciso sulla pena.
- I ricorsi che ripropongono principi giurisprudenziali consolidati senza nuovi profili di illegittimità rischiano l'inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28197/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28200/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28203/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28204/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28205/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28206/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →