Cassazione Civile, Ordinanza n. 25301/2024 del 20/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La società proprietaria di un appartamento ha intimato sfratto per morosità, assumendo di avere concesso il bene in locazione con contratto verbale transitorio dal 1 aprile 2017 al canone mensile di euro 1.000 e lamentando il mancato pagamento dei canoni da aprile 2018, con morosità complessiva indicata in euro 4.000 alla data del giudizio. L'occupante ha contestato l'esistenza di un contratto di locazione, sostenendo invece che si trattasse di comodato gratuito biennale, e ha comunque eccepito la nullità del preteso contratto di locazione per difetto di forma scritta e di registrazione. Il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto verbale di locazione abitativa e ha ordinato il rilascio; la Corte d'appello ha rigettato il gravame della società. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e del criterio di liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., oltre al richiamo all'art. 13, comma 5, L. 431/1998 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 238/2017. In sintesi, la ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente qualificato come risarcimento del danno la sua domanda di 'equo ristoro' per l'occupazione del bene e che avrebbero dovuto liquidare tale ristoro sulla base di dati presuntivi e catastali, valorizzando le ricevute di pagamento e la denuncia del contratto verbale all'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza relativa all'art. 112 c.p.c. fosse formulata in modo non chiaro e, in concreto, si risolvesse in una mera divergenza terminologica tra 'equo ristoro' e 'risarcimento del danno', senza spiegare perché, in base ai fatti allegati, la domanda fosse davvero diversa da una domanda risarcitoria. Quanto alla censura ex art. 115 c.p.c., la Corte l'ha ritenuta inammissibile sia perché fondata su documenti di cui non era stata fornita l'indicazione specifica richiesta dall'art. 366, n. 6, c.p.c., sia perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività che non integra violazione dell'art. 115 c.p.c. La Corte ha ribadito che la violazione di tale norma è deducibile solo quando il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando attribuisca diversa forza persuasiva alle prove offerte. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formalmente proposta come violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e perché in parte mirata a contestare la valutazione del materiale probatorio.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone al giudice di non alterare la domanda, ma nel caso concreto la doglianza non spiegava in che modo la domanda di equo ristoro fosse diversa, nei fatti, da una domanda risarcitoria.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non è invece deducibile quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio.
È richiamata per ribadire che la diversa forza persuasiva attribuita alle prove rientra nel giudizio di merito e non integra violazione dell'art. 115 c.p.c.
La liquidazione equitativa presuppone la prova dell'an debeatur e l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo esatto ammontare; non può supplire alla mancanza di allegazione e prova degli elementi utili alla quantificazione.
È richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno, quale norma che consente il rinvio ai criteri dell'art. 1226 c.c. nella responsabilità aquiliana.
Il motivo di ricorso deve essere esposto in modo chiaro e specifico; la censura è stata ritenuta non chiara perché non illustrava la pretesa diversità sostanziale della domanda.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; l'omissione ha reso inammissibile la censura basata sulle ricevute di pagamento.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
La ricorrente lo invocava a sostegno della pretesa di un equo ristoro per l'occupazione dell'immobile; la Corte non vi ha riconosciuto rilievo decisivo ai fini dell'ammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione la denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede di individuare in modo puntuale quale domanda sia stata alterata dal giudice e perché, sulla base dei fatti allegati, la decisione abbia ecceduto i limiti del petitum o della causa petendi; non basta contrapporre etichette diverse alla medesima pretesa sostanziale.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non è invece un vizio di legittimità la critica alla valutazione comparativa delle prove o alla preferenza accordata ad alcuni elementi istruttori rispetto ad altri.
- La liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che il danno risarcibile sia già provato nell'an debeatur e che la parte abbia allegato tutti gli elementi fattuali ragionevolmente disponibili per consentire una stima; l'equità non può sanare carenze di allegazione o di prova imputabili alla parte.
- Nel ricorso per cassazione il difetto di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, richiesto dall'art. 366, n. 6, c.p.c., determina inammissibilità della censura fondata su tali elementi.
- L'occupazione di un immobile senza titolo può integrare una pretesa di natura risarcitoria per perdita della disponibilità del bene e mancato reddito, ma la parte che la deduce deve allegare e provare i fatti costitutivi e gli elementi utili alla quantificazione del pregiudizio.
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