Cassazione Civile, Ordinanza n. 09727/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
Una società aveva acquistato da una curatela fallimentare un credito IVA chiesto a rimborso per l'anno 2012. Il rimborso era stato riconosciuto solo in parte dall'Amministrazione finanziaria, che aveva opposto l'esistenza di propri crediti pregressi, ritenuti ostativi alla restituzione integrale. In primo grado il contribuente aveva ottenuto ragione, ma in appello la decisione era stata riformata: la CTR aveva ritenuto inammissibili come motivi nuovi le deduzioni svolte dalla società nella memoria di primo grado, volte a contestare la ricostruzione dell'Ufficio e la sussistenza del credito erariale compensabile, sul presupposto che tali deduzioni integrassero una mutatio libelli. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, in sintesi, l'erronea qualificazione come nuova domanda delle difese svolte in risposta alle ragioni del diniego emerse solo in giudizio; la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle questioni sollevate; la mancata prova del credito dell'Erario; e l'omesso esame dell'omologazione del concordato fallimentare e del pagamento dei crediti fallimentari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che le deduzioni della contribuente non costituissero una nuova domanda né un motivo nuovo vietato nel processo tributario, ma una semplice precisazione difensiva rispetto alle ragioni del diniego rese note dall'Ufficio solo in giudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
artt. 18, 19, 24, 32 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario d'appello sono vietate domande nuove e motivi nuovi non riconducibili alla causa petendi originaria; le difese che si limitano a precisare il diritto già azionato non integrano mutatio libelli.
Sono richiamati in relazione alla prova del credito erariale e alla ripartizione dell'onere probatorio sull'esistenza dei crediti impeditivi del rimborso.
Richiamato nel contesto della vicenda fallimentare e del credito IVA ceduto dalla curatela.
Invocato per dedotta omessa pronuncia sulle questioni ritualmente poste dalla parte.
Invocato in relazione alla valutazione e acquisizione della prova del credito dell'Amministrazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di nullità per vizi motivazionali/procedimentali della decisione tributaria.
Menziato per la memoria illustrativa depositata in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i primi tre motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del vizio di nullità della sentenza o del procedimento dedotto nel secondo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del vizio di omesso esame/motivazione dedotto nel quarto motivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello, una difesa del contribuente non è inammissibile come motivo nuovo se resta ancorata alla medesima causa petendi e si limita a replicare alle ragioni del diniego emerse solo nelle controdeduzioni dell'Ufficio.
- La mutatio libelli ricorre solo quando siano introdotti fatti diversi idonei ad ampliare il thema decidendum; non vi rientra la mera precisazione del diritto già fatto valere né la contestazione dei fatti allegati dalla controparte.
- Se il giudice di merito fonda la decisione sull'inammissibilità delle difese per asserita novità, l'erronea applicazione del divieto di domande o motivi nuovi comporta la cassazione della sentenza e l'assorbimento delle ulteriori censure.
- Quando l'Amministrazione oppone crediti pregressi per ridurre o escludere il rimborso richiesto, la loro effettiva esistenza deve essere adeguatamente provata nel giudizio in cui tale eccezione viene introdotta.
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