Cassazione Civile, Ordinanza n. 35063/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente di un Comune aveva agito in giudizio chiedendo l'annullamento di due determine sindacali con cui, dopo averle attribuito la responsabilità di una tecnostruttura e poi di un settore connesso alla protezione civile, l'ente aveva revocato l'incarico di titolare della posizione organizzativa e lo aveva affidato a un altro funzionario, assegnandole solo funzioni vicarianti. La lavoratrice sosteneva di essere stata demansionata e di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alle differenze economiche correlate alla posizione organizzativa. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato un danno da perdita di chance; la Corte d'appello, su gravame del Comune, aveva escluso tale voce ritenendo che non fosse stata domandata in primo grado. In cassazione la ricorrente ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza d'appello per la partecipazione al collegio di giudici che avevano conosciuto la controversia nella fase cautelare; dall'altro, la violazione delle norme sul conferimento degli incarichi e sulla liquidazione del danno, sostenendo che la domanda introduttiva ricomprendesse comunque il pregiudizio economico da mancata attribuzione dell'incarico e che la corte territoriale avrebbe dovuto qualificare correttamente la pretesa come danno da mancata promozione, non limitandosi a negarla per mancata formulazione espressa della perdita di chance.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che l'eventuale incompatibilità dei giudici andasse fatta valere con ricusazione e che la precedente trattazione in sede cautelare non determinasse, di per sé, nullità della sentenza d'appello. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la domanda introduttiva era sufficientemente ampia da comprendere il pregiudizio economico derivante dall'illegittima esclusione dalla posizione organizzativa; comunque, anche a voler escludere la specifica domanda di perdita di chance, la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare se ricorressero i presupposti del diverso danno da mancata promozione, procedendo alla corretta qualificazione giuridica della pretesa e all'eventuale liquidazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato nel motivo sulla composizione del collegio, ma la Corte non ha ravvisato una nullità derivante dalla sua violazione sulla base dei fatti descritti.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
la pregressa conoscenza della controversia da parte del giudice va fatta valere con ricusazione, non come nullità della sentenza.
richiamato quale rimedio per far valere l'incompatibilità del giudice.
richiamato nel primo motivo, ritenuto inidoneo a fondare la nullità dedotta nei termini prospettati.
richiamato nel primo motivo, senza esito favorevole per la ricorrente.
richiamato nel secondo motivo in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e corretta qualificazione della domanda.
la Corte ribadisce che il giudice deve qualificare giuridicamente le domande senza arrestarsi alla qualificazione formalmente prospettata.
richiamato nel secondo motivo per il dovere del giudice di applicare correttamente la norma di diritto al fatto allegato.
richiamato nel secondo motivo, ma la censura viene accolta soprattutto per errata qualificazione della domanda e mancato esame del danno alternativo.
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
invocato quale disciplina del conferimento degli incarichi e della posizione organizzativa nel pubblico impiego contrattualizzato.
richiamato in relazione alla responsabilità del datore di lavoro pubblico per l'illegittima esclusione dall'incarico e il conseguente danno.
la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova dell'esistenza di un danno risarcibile; nel caso il tema è collegato alla perdita di chance e al danno da mancata promozione.
artt. 8, 9 e 10 CCNL Enti locali
richiamati per la disciplina economica della posizione organizzativa e delle correlate differenze retributive.
richiamato nella motivazione per escludere che la precedente attività in sede cautelare determini incompatibilità automatica nel giudizio di merito.
Massime di principio
- La pregressa trattazione della stessa controversia in sede cautelare, anche da parte di un componente del collegio d'appello, non determina di per sé nullità della sentenza; l'eventuale incompatibilità del giudice va fatta valere con l'istituto della ricusazione nei modi e termini previsti.
- Nel giudizio civile il giudice deve qualificare giuridicamente in modo corretto la domanda proposta, senza restare vincolato alla denominazione adoperata dalla parte, quando il petitum sostanziale e i fatti allegati consentano di ricondurla a una diversa figura di danno.
- Quando viene dedotto il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione di un incarico o di una promozione, occorre distinguere tra danno da perdita di chance e danno da mancata promozione: nel primo caso va provata la mera probabilità di successo, nel secondo la certezza che, in caso di regolare procedura, il risultato favorevole si sarebbe verificato.
- La domanda risarcitoria può essere sufficientemente ampia da comprendere anche il diverso danno da mancata promozione, ove dagli atti emerga la richiesta di ristoro di tutte le conseguenze economiche dell'illegittima esclusione dall'incarico.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile e non può supplire alla totale mancanza di verifica del suo fondamento sostanziale.
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