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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35049/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente dell'INPS aveva chiesto un permesso retribuito per gravi motivi personali ai sensi del CCNL EPNE. La domanda era stata, secondo la prospettazione delle parti, inserita nella procedura telematica e inizialmente approvata/parere favorevole; la lavoratrice aveva iniziato a fruire del permesso e risultava assente dal servizio. Solo successivamente l'amministrazione aveva chiesto una specificazione o integrazione documentale sui motivi addotti. L'INPS aveva quindi contestato la condotta e irrogato una sanzione disciplinare conservativa di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno. Il Tribunale aveva annullato la sanzione per difetto di proporzionalità; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto legittima la sanzione, valorizzando l'inosservanza delle disposizioni sull'assenza dal servizio e la mancata corretta documentazione dei gravi motivi. In cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del CCNL EPNE e dell'art. 1 del Regolamento disciplinare INPS, sostenendo che il datore non poteva svolgere verifiche ex post sui presupposti del permesso dopo l'inizio della fruizione e dopo avere ingenerato affidamento nell'accoglimento della domanda; con gli altri motivi, poi assorbiti, ha prospettato omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, di ulteriori norme del regolamento disciplinare, dell'art. 2106 c.c. e nullità della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la verifica dei presupposti del permesso per gravi motivi personali o familiari debba essere effettuata dal datore di lavoro prima dell'inizio della fruizione del beneficio, non potendo essere svolta ex post quando la lavoratrice abbia già iniziato l'assenza sulla base di un comportamento dell'amministrazione idoneo a ingenerare affidamento nell'accoglimento della richiesta. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese. Gli ulteriori tre motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 19 CCNL EPNE 6 luglio 1995

    I permessi retribuiti per gravi motivi personali o familiari possono essere concessi solo su domanda debitamente documentata; la verifica dell'ente sulle ragioni addotte deve avvenire tempestivamente e prima dell'inizio della fruizione, secondo correttezza e buona fede.

  • art. 1 Regolamento di disciplina INPS

    commi 1, 2, 3 lett. a), e), h)

    Il dipendente deve agire con diligenza e rispettare le disposizioni impartite e le formalità sulla rilevazione delle presenze; tuttavia tali doveri vanno coordinati con il tempestivo esercizio, da parte del datore, del potere di verifica sui presupposti del permesso.

  • art. 7 Regolamento di disciplina INPS

    È richiamato per qualificare come disciplinarmente rilevante la condotta contestata, ma la sua applicazione concreta deve misurarsi con il corretto esercizio preventivo dei controlli sul permesso.

  • art. 55-bis, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Norma invocata nel terzo motivo, assorbito, in relazione al procedimento disciplinare pubblico.

  • art. 3, comma 2, Regolamento di disciplina INPS

    Norma invocata nel terzo motivo, assorbito, relativa al procedimento disciplinare interno.

  • art. 2106 c.c.

    Norma invocata nel quarto motivo, assorbito, sulla sanzionabilità dell'inadempimento disciplinare.

  • art. 2 Regolamento di disciplina INPS

    Norma invocata nel quarto motivo, assorbito, in tema di disciplina interna.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per formulare i motivi di ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nei permessi retribuiti per gravi motivi personali o familiari, la domanda del lavoratore deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta, ma il datore di lavoro deve esercitare tempestivamente le eventuali verifiche organizzative prima dell'inizio della fruizione del permesso.
  • Non è compatibile con la ratio del permesso una valutazione del datore di lavoro svolta ex post, dopo che il dipendente abbia già iniziato l'assenza sulla base di un comportamento dell'amministrazione idoneo a ingenerare un legittimo affidamento nell'accoglimento della richiesta.
  • Quando l'ente abbia lasciato intendere l'accoglimento della domanda o abbia comunque omesso di contestarla tempestivamente, tale comportamento deve essere considerato nella valutazione della legittimità di una successiva sanzione disciplinare.
  • La disciplina contrattuale dei permessi per gravi motivi personali o familiari impone leale collaborazione tra le parti: il lavoratore deve documentare i presupposti della richiesta e il datore deve pronunciarsi e verificare in modo preventivo, non meramente successivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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