Cassazione Civile, Ordinanza n. 35060/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di una dipendente comunale, inquadrata come istruttore direttivo amministrativo in categoria D (già VII livello, poi D2), all'area servizi del territorio. La lavoratrice aveva chiesto che l'ente fosse condannato ad adibirla a mansioni corrispondenti alla propria qualifica e al risarcimento del danno da dequalificazione, sostenendo di essere stata in concreto adibita a compiti non coerenti con la posizione rivestita. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo provato il demansionamento, valorizzando il fatto che, pur a fronte di un inquadramento formalmente equivalente, il trasferimento aveva comportato uno svuotamento sostanziale delle mansioni, con svolgimento di attività meramente operative a supporto della responsabile del servizio e senza l'autonomia e la responsabilità proprie della posizione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e censurando la motivazione della sentenza d'appello: secondo il ricorrente, la lavoratrice non aveva mai lamentato uno svuotamento di mansioni ma solo l'incongruità delle mansioni rispetto alla qualifica; inoltre l'assegnazione era avvenuta a una posizione equivalente sul piano formale, legittimamente disposta e non sindacabile in giudizio sotto il profilo dell'equivalenza professionale. La controricorrente ha resistito al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura del Comune fosse costruita su un presupposto fattuale incompatibile con l'accertamento della Corte territoriale: quest'ultima aveva infatti accertato in fatto che la dipendente non svolgeva le funzioni con autonomia e responsabilità proprie della posizione formalmente assegnata, ma solo attività meramente operative di supporto, con conseguente sostanziale svuotamento delle mansioni. Trattandosi di apprezzamento di fatto, la doglianza non era sindacabile in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento degli esborsi, dei compensi e degli accessori di legge, nonché con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
La disposizione è richiamata dal ricorrente per sostenere che l'assegnazione a mansioni formalmente equivalenti fosse legittima; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma, perché reputa la censura inammissibile in quanto diretta contro un accertamento di fatto della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla concreta adibizione del lavoratore alle mansioni e sul loro effettivo contenuto.
- Nel pubblico impiego, l'assegnazione a una posizione formalmente equivalente non esclude la configurabilità del demansionamento se il giudice di merito accerta che, in concreto, il dipendente è stato privato dell'autonomia e della responsabilità proprie della qualifica e ha svolto solo attività meramente esecutive.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su un apprezzamento fattuale della concreta dequalificazione, il ricorso per cassazione che non si confronti con tale accertamento ma ne proponga una lettura alternativa è inammissibile.
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