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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35061/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente pubblico per una condotta ritenuta violativa dei doveri d'ufficio: secondo l'esposto ricevuto dall'amministrazione, il dipendente avrebbe curato dietro compenso formalità connesse a una successione ereditaria e avrebbe indotto un notaio a redigere un atto pubblico difforme dall'accordo tra le parti. Il Tribunale aveva annullato la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per venti giorni, ritenendo maturata la decadenza dal potere disciplinare per mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 55-bis d.lgs. 165/2001. La Corte d'appello aveva confermato sul punto, ritenendo che il termine decorresse dalla prima acquisizione dell'esposto da parte di un ufficio dell'amministrazione diverso dall'UPD e dalla struttura di assegnazione del dipendente, e che l'amministrazione avesse tardato ingiustificatamente ad attivarsi e a informare l'interessato. L'Agenzia ricorrente censura tale decisione per violazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, sostenendo che il procedimento poteva essere avviato solo dopo la preliminare verifica di fondatezza dell'esposto svolta dall'Audit Manager, conclusa con relazione del 16 maggio 2012; sostiene inoltre che la trasmissione all'UPD entro cinque giorni non sia perentoria e, comunque, operi solo quando la notizia sia conosciuta dal responsabile della struttura di appartenenza, non già quando pervenga ad altre articolazioni amministrative.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta e rinvia alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati. La Cassazione afferma che, ai fini della decorrenza dei termini del procedimento disciplinare ex art. 55-bis d.lgs. 165/2001, non rilevano le comunicazioni pervenute a uffici dell'amministrazione diversi dall'UPD e dalla struttura di assegnazione del dipendente; inoltre, la decorrenza dalla prima acquisizione della notizia presuppone una notizia qualificata, idonea a consentire la contestazione, e non una mera segnalazione ancora priva degli elementi necessari e soggetta ad accertamenti preliminari. La Corte di merito, dunque, ha errato sia nell'individuare il dies a quo nell'esposto pervenuto a un ufficio diverso, sia nel non considerare la necessità della verifica preliminare sulla fondatezza dell'addebito. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    testo applicabile ratione temporis

    ai fini della decadenza disciplinare, il termine per la conclusione del procedimento decorre da una notizia di infrazione qualificata e rilevante, acquisita dall'UPD o dalla struttura di assegnazione; non rilevano comunicazioni pervenute ad altre articolazioni amministrative e non è sufficiente una segnalazione che richieda accertamenti preliminari.

  • art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    nel testo applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017

    la decorrenza della decadenza presuppone l'acquisizione di una notizia idonea a sostenere l'apertura del procedimento disciplinare e la formulazione della contestazione.

  • d.lgs. n. 75 del 2017

    richiamato solo per indicare che le modifiche sopravvenute non si applicavano ratione temporis alla fattispecie.

  • d.lgs. n. 165/2001

    cornice normativa del procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    la Corte esclude l'applicazione della disposizione sul raddoppio del contributo unificato nel caso concreto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata solo in relazione alla modifica dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego, il dies a quo per i termini decadenziali non può essere ancorato a una mera segnalazione informale o a una notizia pervenuta a uffici dell'amministrazione privi di competenza disciplinare; occorre una conoscenza riferibile all'UPD o alla struttura competente.
  • La "prima acquisizione della notizia di infrazione" rileva solo se la notizia è qualificata, cioè sufficientemente circostanziata e idonea a sorreggere la contestazione dell'addebito; se servono verifiche preliminari per chiarire fatti e responsabilità, il termine non decorre ancora.
  • L'esigenza di un dies a quo certo tutela sia il dipendente, che non deve restare esposto sine die all'azione disciplinare, sia la pubblica amministrazione, che deve poter operare con criteri di certezza e buon andamento.
  • Il giudice di merito che dichiari la decadenza dal potere disciplinare deve verificare non solo la data di arrivo della segnalazione, ma anche la sua qualità e la sua riferibilità all'ufficio competente, nonché l'eventuale necessità di una fase istruttoria preliminare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

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