Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35053/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dal rapporto di lavoro di una dipendente di un Comune, architetto unico addetto all'ufficio tecnico comunale, che aveva chiesto al giudice di dichiarare: la nullità del procedimento disciplinare per violazione dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001; l'illegittimità della revoca dell'incarico di posizione organizzativa di responsabile dell'area tecnica; il proprio diritto alla restituzione delle mansioni precedentemente svolte; il pagamento dell'indennità di posizione organizzativa non più corrisposta dopo la revoca; il demansionamento dal 15 marzo 2010 fino alla restituzione dell'incarico; nonché la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Comune per demansionamento, illegittima sottoposizione a procedimento disciplinare, lesione dell'integrità psicofisica e discriminazione, con conseguente risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece accolto in parte l'impugnazione, dichiarando illegittima la revoca della posizione organizzativa e condannando il Comune al risarcimento di euro 16.139,33. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre la lavoratrice ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale tardivo di un motivo. Prima della decisione, il Comune ha depositato rinuncia al ricorso principale ex art. 390 c.p.c.; la controparte ha aderito alla rinuncia e ha rinunciato a sua volta al ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale depositata dal Comune, dell'adesione della controparte e della rinuncia di quest'ultima al ricorso incidentale tardivo. Per effetto di tali atti il processo è stato dichiarato estinto. La Corte ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, in considerazione dell'accettazione della rinuncia, e ha negato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'esito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001

    norma invocata dalla lavoratrice per contestare la legittimità del procedimento disciplinare

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato quale base formale della rinuncia al ricorso principale depositata dal Comune

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito della controversia

  • legge n. 228 del 2012

    richiamata come norma modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale, se ritualmente depositata e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
  • La rinuncia della parte resistente al ricorso incidentale, quando interviene contestualmente all'adesione alla rinuncia principale, elimina ogni ulteriore oggetto di decisione impugnatoria.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
  • L'estinzione del processo per rinuncia accettata esclude, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.