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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35062/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente comunale, trasferito a domanda da un Comune a un altro, ha agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del dedotto demansionamento conseguente alla nuova assegnazione presso l'ente di destinazione e per conseguire le differenze economiche asseritamente dovute a titolo di indennità di responsabilità in ragione della posizione professionale inferiore che gli era stata riconosciuta per gli anni successivi all'assunzione e fino al successivo reinquadramento come ufficiale. La Corte d'appello aveva escluso il demansionamento rilevando che, nel pubblico impiego, la comparazione va compiuta alla luce dell'equivalenza formale delle mansioni e che, nel caso concreto, le mansioni assegnate rientravano nella stessa categoria contrattuale e posizione economica. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il testo novellato avrebbe escluso il rilievo del principio di equivalenza formale delle mansioni; 2) violazione dell'art. 30 d.lgs. 165/2001, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto inconferente il richiamo alla mobilità tra pubbliche amministrazioni, istituto che comporterebbe passaggio diretto con cessione del contratto e invarianza della posizione lavorativa; 3) violazione di norme di diritto in tema di spese di lite, censurando la condanna al pagamento dell'IVA sulle prestazioni del difensore del Comune, nonostante questi fosse dipendente dell'ente e non titolare di partita IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello si era conformata all'orientamento consolidato che, anche dopo la modifica dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, continua a valorizzare l'equivalenza formale delle mansioni nel pubblico impiego. Ha respinto il secondo motivo perché il passaggio del dipendente ad altra amministrazione era avvenuto sulla base di un nuovo contratto e non mediante cessione del contratto originario ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001, difettando nella specie la necessaria identità delle condizioni di lavoro e la neutralità finanziaria richieste dalla mobilità. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che l'IVA sulle prestazioni professionali va riconosciuta in relazione alla natura della prestazione fatturata e non alla posizione fiscale del soggetto che la rende. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Nel pubblico impiego continua a rilevare il criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, anche dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n. 150/2009.

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    La mobilità tra amministrazioni presuppone il passaggio diretto con cessione del contratto originario e condizioni di lavoro sostanzialmente invariate; non ricorre quando il trasferimento avvenga mediante stipula di un nuovo contratto.

  • art. 36, comma 1, CCNL 2004

    È richiamato come base della domanda di pagamento delle differenze a titolo di indennità di responsabilità maturate in relazione alla posizione attribuita.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della verifica del demansionamento, il giudizio di equivalenza delle mansioni può essere condotto in base alla disciplina contrattuale e al criterio dell'equivalenza formale, se coerente con l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
  • La mobilità tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001, non coincide con qualsiasi trasferimento del dipendente, ma richiede un passaggio diretto che preservi l'assetto del rapporto originario; se il passaggio avviene tramite nuovo contratto, non può invocarsi automaticamente la disciplina della mobilità.
  • L'IVA sulle prestazioni professionali va correlata alla natura della prestazione fatturata e non alla qualità fiscale soggettiva del difensore che la rende.
  • Le censure che contestano la regolazione delle spese o l'applicazione dell'IVA devono confrontarsi con il titolo della prestazione e con la disciplina concreta della liquidazione, non con elementi estranei alla natura del compenso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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