Cassazione Civile, Ordinanza n. 35069/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dipendente che aveva prestato servizio presso un istituto comprensivo pubblico tra il settembre 2012 e il marzo 2013 chiedeva il risarcimento del danno assumendo di avere subito condotte illegittime riconducibili a mobbing da parte di alcuni dirigenti scolastici. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo che le reiterate richieste di attenersi a procedure e disposizioni organizzative, peraltro espresse in modi cortesi secondo la documentazione in atti, fossero giustificate dal contesto di disagio derivante dalla comprovata inidoneità della dipendente a svolgere proficuamente gli incarichi affidati, escludendo così una prevaricazione immotivata. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 2087 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe invertito il piano logico-giuridico, considerando la sua inadeguatezza come causa delle conflittualità anziché come effetto di un ambiente stressogeno; omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, per mancata considerazione delle prove testimoniali e per il mancato completamento dell'istruttoria, anche con riferimento alla CTU; ulteriore omesso esame di fatti decisivi, per l'erronea valutazione delle prove asseritamente idonee a dimostrare il carattere vessatorio delle condotte e la colpa dei dirigenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi si risolvessero nella richiesta di una diversa lettura della vicenda lavorativa rispetto a quella compiuta dalla Corte d'appello. Secondo la Cassazione, la sentenza impugnata aveva correttamente applicato l'art. 2087 c.c., precisando che tale norma non garantisce un benessere assoluto del lavoratore, ma impone la repressione delle dinamiche conflittuali connotate da immotivata e gratuita prevaricazione. L'accertamento istruttorio compiuto dal giudice di merito, e la valutazione delle prove, sono stati ritenuti insindacabili in sede di legittimità perché logicamente idonei a sorreggere la ratio decidendi. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese, con applicazione anche dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
La norma impone al datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, ma non configura una garanzia di benessere assoluto; rilevano le condotte connotate da immotivata e gratuita prevaricazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di tutela del lavoratore ex art. 2087 c.c., non ogni situazione conflittuale o organizzativa sfavorevole integra violazione della norma: occorre una condotta datoriale o dirigenziale connotata da immotivata e gratuita prevaricazione.
- La qualificazione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione quando la motivazione sia logicamente idonea a sorreggere la decisione e il ricorso miri soltanto a una diversa ricostruzione della vicenda.
- La deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o in una critica alla complessiva lettura delle prove svolta dal giudice di merito.
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