Cassazione Civile, Ordinanza n. 31572/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’annullamento in autotutela dell’avviso impugnato, intervenuto nelle more del giudizio di cassazione, e ha dichiarato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, rilevando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Non è stata adottata pronuncia sulle spese, anche in considerazione della richiesta di compensazione formulata dalla ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società titolare del diritto di superficie su un’area ove insiste un impianto mini-eolico aveva presentato Docfa per la rideterminazione della rendita catastale, scorporando le componenti impiantistiche ai sensi della disciplina c.d. degli "imbullonati". L’Ufficio aveva invece rettificato in aumento la rendita, reinserendo la torre dell’aerogeneratore tra i cespiti rilevanti. La società aveva impugnato l’atto deducendo, in sintesi: (1) violazione della disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015, perché la CTR avrebbe omesso un reale accertamento della natura impiantistica della torre e si sarebbe limitata a recepire la prassi amministrativa; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. per non aver considerato i pareri pro veritate depositati, attestanti l’assenza di autonoma utilità reddituale della torre; (3) nullità della sentenza per omessa o apparente valutazione di tali documenti, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; (4) nullità per carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c.; (5) violazione degli artt. 23 e 97 Cost. per attribuzione di rilievo preminente alle circolari dell’Agenzia; (6) omessa pronuncia sulle doglianze relative alla quantificazione della rendita rettificata (deprezzamento, valori di comparazione, spese tecniche, oneri finanziari e utile del promotore); (7) violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 per insufficiente motivazione dell’avviso di rettifica e mancata allegazione della documentazione tecnica richiamata. In memoria, la ricorrente ha poi dedotto l’intervenuto annullamento in autotutela dell’avviso, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 1, commi 21 e 22, L. n. 208/2015
richiamati come base normativa della disciplina c.d. degli imbullonati, invocata per l’esclusione dalla stima diretta delle componenti impiantistiche prive di autonoma rilevanza reddituale
invocato per censurare la mancata considerazione dei pareri tecnici prodotti a sostegno della natura impiantistica della torre
richiamati per dedurre l’omesso esame e la cattiva valutazione della prova documentale
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione
invocato per omessa pronuncia sulle doglianze concernenti la quantificazione della rendita
richiamato per contestare la motivazione dell’avviso di rettifica e la mancata allegazione dei documenti richiamati
art. 23 Cost.
richiamato insieme all’art. 97 Cost. per contestare il rilievo attribuito alle circolari amministrative
art. 97 Cost.
richiamato insieme all’art. 23 Cost. per contestare il rilievo attribuito alle circolari amministrative
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale di legittimità richiamata per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale di legittimità richiamata per i motivi di nullità della sentenza
Massime di principio
- Quando l’atto impositivo oggetto di impugnazione viene integralmente annullato in autotutela dall’amministrazione finanziaria, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla prosecuzione della lite.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in qualunque fase del giudizio, anche in cassazione, purché risulti la definitiva rimozione dell’atto impugnato.
- L’annullamento dell’atto amministrativo determina la perdita di efficacia dell’atto stesso e la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del contribuente, rendendo superflua ogni ulteriore decisione sul merito delle censure.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, non occorre esaminare i motivi di ricorso relativi alla legittimità dell’atto o della sentenza impugnata.
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