Cassazione Civile, Ordinanza n. 00264/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società correntista volta a ottenere l’accertamento della nullità di un contratto di conto corrente ordinario e di un contratto di affidamento, nonché la rideterminazione dei rapporti dare/avere con l’intermediario. La Corte d’appello aveva dichiarato nullo il contratto di conto corrente per difetto di prova scritta, ma aveva negato la possibilità di ricalcolare il saldo perché la società attrice non aveva assolto l’onere probatorio, in particolare non avendo prodotto la documentazione necessaria a dimostrare l’assenza di causa dei singoli addebiti. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 58 t.u.b., degli artt. 1264 e 2697 c.c. e omesso rilievo della mancata prova della titolarità del credito e della legittimazione della società veicolo mandataria; 2) violazione dell’art. 117 t.u.b., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la nullità del conto corrente avrebbe dovuto travolgere anche il conto anticipi e l’apertura di credito collegati; 3) violazione dell’art. 117 t.u.b., dell’art. 2697 c.c., della delibera CICR 4 marzo 2003 e delle Istruzioni Banca d’Italia 25 luglio 2003, assumendo che la mancata produzione del contratto e del documento di sintesi dovesse comportare la nullità delle condizioni economiche applicate e delle relative pattuizioni sui rapporti di conto anticipi e apertura di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto nuovo e non adeguatamente allegato il primo motivo sulla legittimazione della società cessionaria/mandataria, osservando inoltre che la questione non era stata contestata nei gradi di merito e non poteva incidere comunque sull’esito della decisione. Ha giudicato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché formulati in modo promiscuo, cumularono censure eterogenee ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., e perché tendevano a introdurre questioni nuove o a sollecitare una rivalutazione del merito, in particolare sul collegamento negoziale tra conto corrente, conto anticipi e apertura di credito, nonché sulla natura e sul contenuto della documentazione contrattuale. La Corte ha ribadito che, nell’azione di ripetizione dell’indebito in materia bancaria, grava sull’attore l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa degli addebiti; la mancata produzione della documentazione non impone di per sé la declaratoria di nullità delle condizioni economiche. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento delle somme previste dall’art. 96 c.p.c. e dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La questione sulla circolazione del credito e sulla legittimazione del cessionario può essere scrutinata solo se specificamente allegata e contestata; altrimenti non può fondare utilmente il ricorso.
Richiamato in tema di cessione del credito, ma la censura è stata ritenuta nuova e non adeguatamente dedotta.
L’onere di provare l’inesistenza della causa debendi e la fondatezza della ripetizione dell’indebito grava sull’attore correntista.
La mancanza di documentazione contrattuale e di sintesi non determina automaticamente la nullità delle condizioni economiche se non è dimostrata l’illegittimità delle stesse e l’effetto sul rapporto.
Censura inammissibile quando confusa con altri profili e quando mira a ottenere una nuova valutazione del merito.
Non può essere usato per ottenere una rivalutazione delle risultanze fattuali o per introdurre questioni nuove sul collegamento negoziale.
Il ricorso è inammissibile quando la censura contrasta con un principio di diritto già consolidato, in particolare sull’onere probatorio dell’attore in ripetizione d’indebito bancario.
È richiamato il procedimento camerale con proposta del consigliere delegato e decisione in camera di consiglio.
Applicate le statuizioni economiche conseguenti alla soccombenza e alla valutazione sanzionatoria prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
art. 9 della delib. CICR del 4 marzo 2003
Richiamato dalla ricorrente in tema di requisiti documentali dei rapporti bancari, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque non decisiva.
Istruzioni della Banca d’Italia del 25 luglio 2003
Richiamate dalla ricorrente in tema di documentazione bancaria e documento di sintesi, senza che ciò conducesse alla nullità automatica delle condizioni contestate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le questioni nuove che non risultino specificamente trattate nei gradi di merito e che richiedano nuovi accertamenti di fatto.
- La legittimazione del cessionario o del mandatario della cessionaria del credito deve essere contestata in modo specifico dalla controparte; in difetto, il giudice di legittimità non è tenuto a rilevarla d’ufficio se la questione non risulta decisiva e ritualmente introdotta.
- In materia di ripetizione dell’indebito bancario, l’attore che deduca la nullità di clausole o l’assenza di pattuizioni giustificative degli addebiti deve produrre la documentazione contrattuale necessaria a dimostrare l’assenza della causa debendi.
- La mancata produzione del contratto o del documento di sintesi non comporta automaticamente la nullità delle condizioni economiche applicate: occorre allegare e provare in modo coerente quale pattuizione sia invalida e quale incidenza abbia sul saldo.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo confuso censure eterogenee riconducibili a diversi vizi di legittimità, senza consentire una separata e chiara trattazione di ciascuna.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sul collegamento negoziale tra rapporti bancari distinti, quando tale accertamento richiede una ricognizione della fattispecie concreta riservata al giudice di merito.
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