Cassazione Penale, Ordinanza n. 19131/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione emessa in rito abbreviato dal Tribunale, aveva sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità nei confronti dell'imputato ritenuto colpevole di detenzione illecita di hashish a fini di spaccio. Il primo motivo contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo una diversa lettura delle prove e dei dati investigativi. Il secondo motivo invocava la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 168-bis c.p., lamentando la mancata applicazione della messa alla prova, pur non avendo tale richiesta mai formato oggetto di domanda nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità perché diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logica e completa quanto alla detenzione di circa 90 grammi di hashish, alla destinazione allo spaccio, al numero di dosi ricavabili, alle modalità di occultamento e al rinvenimento di coltelli e bilancino di precisione. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulla messa alla prova, osservando che il beneficio non era mai stato richiesto nel giudizio di merito e che la doglianza mirava a un vantaggio meramente esplorativo. Conseguono le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato quale norma incriminatrice del fatto di detenzione di hashish a fini di spaccio in particolare lieve entità.
La doglianza difensiva ne invocava la declaratoria di incostituzionalità per sostenere la messa alla prova, ma la Corte ha rilevato che il beneficio non era stato richiesto in precedenza e che il motivo era meramente esplorativo.
È stata applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da una ricostruzione coerente e razionale dei fatti.
- La destinazione a spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da un insieme di elementi indiziari convergenti, quali la quantità detenuta, il numero delle dosi ricavabili, le modalità di occultamento e il rinvenimento di strumenti tipicamente collegati allo spaccio.
- Le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura delle prove rispetto a quella operata dai giudici di merito sono inammissibili se non evidenziano una reale illogicità della motivazione.
- Le questioni relative alla messa alla prova non possono essere utilmente dedotte in cassazione in modo astratto o esplorativo quando il relativo istituto non sia stato previamente richiesto nel giudizio di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19124/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19125/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19126/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19128/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19129/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19130/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →