Cassazione Penale, Ordinanza n. 19129/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. per due episodi di omessa dichiarazione relativi a fatti commessi in Noicattaro il 29 gennaio 2019 e il 29 luglio 2019. Con il primo motivo contestava la conferma dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una lettura alternativa delle risultanze probatorie e invocando l'effetto esimente dell'affidamento a un professionista per la predisposizione e presentazione della dichiarazione annuale. Con il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, deducendo l'eccessività della pena, il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, in ragione della valutazione sfavorevole operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità, e perché l'affidamento a un professionista non esonera dall'obbligo personale e indelegabile di presentare la dichiarazione. Ha ritenuto parimenti manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo razionale sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, valorizzando l'entità dell'evasione e i precedenti penali. Conseguentemente, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata come titolo del reato contestato; dalla motivazione emerge che il dovere di presentare la dichiarazione è personale e indelegabile, salvo la sola delegabilità della predisposizione e dell'inoltro telematico.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta l'onere del pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di omessa dichiarazione tributaria, l'affidamento dell'incarico a un professionista per la predisposizione e presentazione della dichiarazione non esonera il contribuente dalla responsabilità penale, poiché l'obbligo di presentazione ha natura personale e indelegabile.
- È ammissibile la delega al professionista delle attività materiali di predisposizione e trasmissione telematica dell'atto, ma non la sostituzione del soggetto obbligato nell'adempimento del dovere dichiarativo.
- In cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o contrapporre una diversa lettura dei fatti accertati dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente congrua e completa.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è legittimo se fondato su elementi sfavorevoli specificamente valorizzati dal giudice di merito, come l'entità dell'evasione e i precedenti penali, e non può essere sostituito in sede di legittimità da una diversa valutazione difensiva.
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