Cassazione Penale, Ordinanza n. 19125/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda due imputati condannati in rito abbreviato e poi in appello per detenzione illecita di 34,5 grammi di eroina, con pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa ciascuno, per fatto commesso in Catanzaro il 22 maggio 2021 in concorso tra loro. Uno dei ricorsi censurava la mancata riqualificazione del fatto nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge; l'altro contestava la conferma della responsabilità penale, sostenendo una diversa lettura delle prove e negando il coinvolgimento nel trasporto illecito della droga, oltre a dolersi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Uno dei ricorrenti ha inoltre proposto motivo nuovo invocando la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 168-bis c.p. per sollecitare la messa alla prova, ma tale richiesta non era stata formulata nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sulla responsabilità penale e sulle attenuanti generiche, perché le censure miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e perché la motivazione dei giudici di merito era logica e completa, fondata sugli accertamenti della Guardia di Finanza e sulle modalità del trasporto della sostanza. Ha giudicato manifestamente infondato anche il motivo nuovo sulla messa alla prova, sia perché la relativa richiesta non era mai stata proposta nel merito, sia perché la doglianza era meramente esplorativa. Conseguentemente ha posto a carico dei ricorrenti le spese processuali e il versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
integra il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente; nel caso concreto la condotta è stata ritenuta riferibile alla detenzione di eroina destinata allo spaccio.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
la richiesta di riqualificazione nel fatto di lieve entità è stata esclusa perché incompatibile con le modalità del trasporto, la natura della droga e l'inserimento degli imputati in un circuito criminale idoneo a garantire approvvigionamenti consistenti.
richiamato per qualificare il concorso dei due imputati nella condotta di detenzione illecita di stupefacenti.
invocato in modo nuovo in cassazione per la messa alla prova, ma la questione è stata ritenuta manifestamente infondata perché la richiesta non era stata avanzata nei gradi di merito.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio: sono inammissibili le censure che si risolvono nella proposta di una diversa lettura delle prove rispetto a quella logicamente motivata dai giudici di merito.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nel paradigma della lieve entità in materia di stupefacenti va negata quando la motivazione valorizzi elementi sintomatici di maggiore gravità, come il trasporto in pieno giorno, la quantità e la natura della sostanza, nonché l'inserimento in un circuito criminale organizzato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito richiami elementi ostativi specifici, quali l'assenza di profili di meritevolezza e la risolutezza del proposito criminoso desunta dal tentativo di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine.
- Le questioni nuove introdotte per la prima volta in cassazione sono inammissibili quando presuppongono attività valutative non svolte nei gradi di merito o mirano a ottenere un beneficio processuale mai previamente richiesto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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