Cassazione Penale, Ordinanza n. 19124/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una condanna per reati edilizi relativi a interventi abusivi realizzati in un determinato territorio e in una data specifica, con conferma in appello della pena di mesi 7 di arresto ed euro 9.000 di ammenda. L'unico motivo di ricorso denunciava l'illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, sostenendo in sostanza che tale condizione fosse ingiustificata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché riproponeva una questione già affrontata dalla Corte d'appello, che aveva valorizzato le dimensioni non trascurabili degli interventi abusivi. La subordinazione alla demolizione è stata ritenuta conforme al principio secondo cui, nei reati edilizi, il giudice può porre tale condizione al beneficio al fine di eliminare le conseguenze dannose del reato, restando alla fase esecutiva la verifica della concreta eseguibilità della condizione.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001
Norma incriminatrice richiamata per il reato edilizio oggetto di condanna.
art. 64 d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo ai reati edilizi contestati.
art. 71 d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo ai reati edilizi contestati.
art. 94 d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo ai reati edilizi contestati.
art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo ai reati edilizi contestati.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di reati edilizi, il giudice di merito può subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva quando tale prescrizione sia funzionale a eliminare le conseguenze dannose del reato.
- La legittimità della subordinazione del beneficio alla demolizione non richiede che il giudice di cognizione verifichi già in concreto l'eseguibilità materiale dell'ordine, poiché tale verifica è rimessa alla fase esecutiva.
- È manifestamente infondato il ricorso che si limiti a riproporre una censura già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove ricorrano i presupposti di legge.
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