Cassazione Penale, Ordinanza n. 19130/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse sorretta da considerazioni razionali e che la censura si risolvesse in una non consentita richiesta di rivisitazione del merito probatorio. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava un imputato, già condannato in primo grado e con pena ridotta in appello, ritenuto responsabile di detenzione illecita di cocaina destinata allo spaccio in concorso. Con l'unico motivo di ricorso la difesa contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, chiedendo sostanzialmente una nuova valutazione delle risultanze probatorie e sostenendo che non vi fosse un adeguato accertamento della natura stupefacente della sostanza, anche in ragione dell'assenza di analisi chimiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché diretto a proporre una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, già esaminato in modo esauriente e razionale dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato gli accertamenti di polizia e l'esito positivo del test speditivo con kit monouso sui campioni sequestrati.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato come titolo di concorso nel reato contestato; la decisione non entra nel merito autonomo della norma, ma la assume nel capo d'imputazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice della detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità; la Corte ritiene correttamente accertata la detenzione illecita di cocaina destinata allo spaccio.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e alternativa valutazione delle prove quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica, completa e non manifestamente illogica.
- L'accertamento della natura stupefacente della sostanza può fondarsi, oltre che su analisi chimiche, anche su elementi probatori convergenti quali gli accertamenti operativi e l'esito positivo di test speditivi, se adeguatamente valorizzati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella accolta in sentenza.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diversa valutazione delle condizioni per l'esonero.
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