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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19128/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito, con rideterminazione della pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bari, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione per un reato tributario commesso quale legale rappresentante di due società. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, l'omessa disamina da parte della Corte territoriale dei motivi di appello e, dall'altro, la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché generico e non confrontato con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata sul giudizio di colpevolezza e sul trattamento sanzionatorio; ha ritenuto il secondo motivo infondato perché il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, decorreva dal 9 novembre 2016 e maturerà solo il 9 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato quale base del vincolo della continuazione contestato in relazione al reato tributario giudicato in appello.

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice del reato tributario ascritto all'imputato quale legale rappresentante delle società coinvolte.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Per i reati tributari contestati si applica un termine massimo di prescrizione di dieci anni; pertanto, nel caso concreto la prescrizione matura il 9 novembre 2026.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 607 c.p.p.

    Citato nel corpo dell'intestazione per l'avviso alle parti, senza rilievo decisorio espresso nel testo fornito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a deduzioni generiche o a una mera contrapposizione di diverse valutazioni di merito, senza confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura di omessa motivazione o di mancata disamina dei motivi di appello è manifestamente infondata quando la decisione impugnata abbia effettivamente affrontato i temi decisivi della responsabilità e del trattamento sanzionatorio con argomentazioni razionali.
  • Nei reati tributari soggetti alla disciplina speciale dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, il termine massimo di prescrizione è di dieci anni; la verifica della prescrizione va effettuata sulla base della data di consumazione del fatto e del relativo termine massimo applicabile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, oltre al pagamento delle spese processuali, l'obbligo di versare una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo eventuali eccezioni non emerse nel caso deciso.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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