Cassazione Civile, Ordinanza n. 16878/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda intimazioni di pagamento relative a TARSU per gli anni 2002, 2003 e 2005, basate su cartelle/atti precedenti notificati tra il 2005 e il 2009 e su ulteriori intimazioni del 2014 non opposte. Il contribuente, che aveva ceduto la propria partecipazione sociale nel 2008, ha impugnato la sentenza regionale deducendo: 1) violazione degli artt. 2304 e 2315 c.c., sostenendo che l'intimazione dovesse essere notificata alla nuova compagine sociale e non a lui, e invocando il beneficio di preventiva escussione; 2) violazione dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997, assumendo che la prescrizione maturata prima dell'intimazione del 2014 potesse essere fatta valere perché l'atto non lo riguardava più dopo la cessione della partecipazione; 3) violazione dell'art. 145 c.p.c., per asserita nullità della notificazione dell'intimazione del 2014 non eseguita presso la sede sociale e a mani di persona addetta. La Corte ha ricostruito che i crediti TARSU erano sorti e divenuti esigibili quando il ricorrente era ancora socio illimitatamente responsabile, e che le intimazioni del 2014 gli erano state validamente notificate quale ex socio ancora responsabile per le obbligazioni pregresse; non risultava invece dedotta nei gradi di merito l'eccezione di beneficium excussionis.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che l'ex socio accomandatario restasse responsabile, ai sensi dell'art. 2290 c.c., per i debiti sociali sorti quando era ancora nella compagine, che fosse sufficiente notificargli la cartella o l'intimazione di pagamento come atto dipendente dal ruolo già formatosi, e che la prescrizione anteriore alla notifica dell'intimazione del 2014 fosse ormai preclusa per mancata impugnazione di quell'atto. Ha inoltre escluso che potesse farsi valere in cassazione, per la prima volta, il beneficio di preventiva escussione, perché non risultava dedotto nei precedenti gradi e in ogni caso costituisce eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio. La doglianza sulla notifica ex art. 145 c.p.c. è stata giudicata inconferente, trattandosi di notifica al socio cessato e non alla società. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il beneficio di preventiva escussione opera come eccezione in senso proprio e deve essere specificamente fatto valere dal debitore beneficiato; nel giudizio esaminato non risultava dedotto nei gradi di merito e non poteva essere introdotto per la prima volta in cassazione.
Richiamato dal ricorrente per la disciplina della società in accomandita semplice, ma la Corte ha ricondotto la responsabilità dell'ex socio alla regola dell'art. 2290 c.c.
"questi ed i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento"
L'ex socio illimitatamente responsabile resta obbligato verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriori alla cessazione del rapporto, nei limiti temporali indicati dalla norma.
Il motivo fondato su tale norma è stato ritenuto infondato perché la prescrizione anteriore all'intimazione già notificata e non impugnata non poteva più essere fatta valere.
La censura sulla modalità di notificazione è stata reputata inconferente, poiché l'atto era diretto all'ex socio illimitatamente responsabile e non alla società.
La Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificazione dei canoni censori, ritenendo chiara la deduzione delle violazioni di legge.
Richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti tributari relativi a società di persone, l'ex socio illimitatamente responsabile resta destinatario degli atti di riscossione per debiti sociali sorti ed esigibili quando il rapporto sociale era ancora in essere.
- Per i debiti sociali già cristallizzati nel ruolo, è sufficiente notificare al socio illimitatamente responsabile la cartella o l'intimazione di pagamento, trattandosi di atti giuridicamente dipendenti dal ruolo.
- La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento produce l'effetto sostanziale di irretrattabilità del credito e preclude la successiva deduzione di fatti estintivi anteriori, come la prescrizione maturata prima di quell'atto.
- Il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale è un'eccezione in senso proprio: deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio né introdotta per la prima volta in cassazione.
- Chi invoca in cassazione una questione non esaminata nella sentenza impugnata ha l'onere di allegare e indicare specificamente dove e come essa sia stata proposta nei gradi di merito.
- La censura sulle modalità di notificazione è infondata quando l'atto risulta correttamente indirizzato al soggetto ancora responsabile per legge, anche se non più parte della compagine sociale.
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