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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36586/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale verificatosi il 27 giugno 2008. Il danneggiato aveva chiesto il risarcimento in procedura di risarcimento diretto nei confronti dell'assicuratore del veicolo di cui era proprietario un terzo. Una società indicata come cessionaria parziale del credito risarcitorio aveva poi agito per ottenere, oltre alla somma già liquidata per il credito ceduto, il rimborso di costi stragiudiziali sostenuti per il recupero del credito, le spese per visure e il maggior danno da ritardato pagamento. Il tribunale aveva rigettato i gravami proposti avverso la decisione del giudice di pace, e contro tale sentenza sono stati proposti due ricorsi per cassazione: il primo dalla società cessionaria, con due motivi, lamentando violazione dell'art. 1223 c.c. per il mancato riconoscimento dei danni patrimoniali da ritardo e violazione degli artt. 102 c.p.c., 144 e 149 cod. ass. per omessa declaratoria di nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile; il secondo dal danneggiato/proprietario del veicolo, con due motivi, deducendo da un lato censure sulle spese e dall'altro la violazione del litisconsorzio necessario per la mancata partecipazione al giudizio del conducente responsabile del sinistro. La Corte ha esaminato in via pregiudiziale i motivi relativi al litisconsorzio necessario e li ha ritenuti fondati, assorbendo gli altri.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che nei giudizi di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. sussista litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile civile/danneggiante. Poiché il contraddittorio non era stato integrato né in primo grado né in appello, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Frosinone in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso, a nuovo esame della domanda e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la risarcibilità dei danni patrimoniali conseguenti al ritardato pagamento e delle spese sostenute per il recupero del credito; la Corte non si pronuncia nel merito perché assorbe il motivo.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per denunciare la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario; la Corte lo ritiene fondato in relazione alla necessità del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso.

  • art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005

    richiamato come norma che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria RC auto, implica la necessaria partecipazione del responsabile civile quando la domanda presuppone l'accertamento della sua responsabilità.

  • art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005

    norma sulla procedura di risarcimento diretto; secondo la Corte, anche in tale azione sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per affermare che il giudice di appello, rilevato il difetto di integrità del contraddittorio, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    norma in base alla quale la Corte dispone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando il vizio del contraddittorio ha contaminato l'intero processo.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale con riferimento alla statuizione sulle spese; motivo assorbito.

  • art. 92, commi 2 e 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale con riferimento alla compensazione delle spese; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Nella procedura di risarcimento diretto in materia di RC auto, la domanda proposta dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore presuppone l'accertamento della responsabilità del soggetto che ha causato il sinistro; perciò il responsabile civile deve partecipare al giudizio quale litisconsorte necessario.
  • Se il giudizio di primo grado si svolge senza la partecipazione del litisconsorte necessario e né il primo giudice né il giudice di appello dispongono l'integrazione del contraddittorio, il vizio contamina l'intero processo e la Corte di cassazione deve cassare la decisione con rinvio al primo giudice.
  • Nel sistema del risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass., il litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile opera in modo analogo a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, cod. ass., perché l'accertamento della responsabilità produce effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto responsabile.
  • Quando una questione pregiudiziale di rito, come il difetto di integrità del contraddittorio, è fondata, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che attengano al merito o alle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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