Cassazione Penale, Ordinanza n. 02309/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per avere omesso di versare nel termine stabilito la cauzione di euro 500,00 impostagli in relazione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha sostenuto di avere rappresentato in appello che l'inadempimento era dipeso dalle proprie precarie condizioni economiche; ha inoltre censurato la motivazione della Corte territoriale per asserita illogicità, lamentando che i giudici di merito non avrebbero correttamente accertato tutti gli elementi costitutivi del reato e, in particolare, la causa di giustificazione dello stato di necessità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la doglianza. Ha osservato che il ricorrente non ha fornito riscontri concreti a sostegno della dedotta impossibilità economica di pagare la cauzione, mentre dagli accertamenti risultava che egli traeva abitualmente proventi da attività delittuose e che la cauzione era di importo non particolarmente elevato. Ha quindi affermato che la generica allegazione di indigenza non è sufficiente a soddisfare l'onere difensivo, che richiede la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a dimostrare l'effettiva impossibilità di adempiere. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che l'impossibilità economica può essere dedotta nel giudizio penale, ma il giudice deve accertarla sulla base di allegazioni specifiche dell'interessato; in difetto, l'elemento soggettivo della contravvenzione risulta integrato anche a titolo di colpa. Ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
La violazione dell'obbligo di versare la cauzione imposta con la sorveglianza speciale integra una contravvenzione punibile anche quando l'inosservanza sia ascrivibile a colpa; l'impossibilità economica deve essere specificamente allegata e dimostrata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È stata invocata dalla difesa la causa di giustificazione dello stato di necessità; la Corte rileva tuttavia che, nel caso concreto, non risultano provate le condizioni per applicarla.
Massime di principio
- Nell'ipotesi di inottemperanza all'obbligo di versare la cauzione imposta con la misura di prevenzione personale, l'impossibilità economica dell'obbligato può essere valutata dal giudice penale, ma non può essere desunta da una mera e generica allegazione di indigenza.
- L'onere dell'imputato non è di provare in senso pieno la propria incapienza, ma di allegare fatti specifici e circostanziati idonei a rendere plausibile l'impossibilità di adempiere; in difetto, la responsabilità per la contravvenzione resta configurabile.
- La causa di giustificazione dello stato di necessità non può essere riconosciuta se non risultano provate concrete condizioni fattuali di inevitabilità e di impossibilità alternativa di adempiere all'obbligo.
- La contravvenzione di omesso versamento della cauzione può essere integrata anche a titolo di mera colpa, sicché l'assenza di una prova concreta dell'impossibilità economica consente di ritenere sussistente l'elemento soggettivo.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione è infondata quando la decisione di merito abbia escluso l'impossibilità di pagamento con argomentazione logica, coerente con le risultanze istruttorie e non smentita da allegazioni difensive specifiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02218/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02252/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02254/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02255/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02256/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02257/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →