Cassazione Penale, Ordinanza n. 17207/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio abbreviato il Tribunale di Potenza aveva condannato l'imputato alla pena di 400 euro di ammenda per i reati contestati ai capi a) e b) della rubrica, con confisca di quanto in sequestro. Con il ricorso si chiedeva: 1) l'assoluzione per insussistenza del fatto quanto al capo a), relativo alle violazioni dell'art. 20, commi 1 e 2, della legge n. 110 del 1975; 2) l'assoluzione per particolare tenuità del fatto quanto al capo b), relativo all'art. 697 c.p.; 3) la declaratoria di illegittimità della confisca delle armi detenute legalmente, deducendo un contrasto tra motivazione e dispositivo. Tuttavia il ricorso è stato sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, poiché non iscritto all'albo speciale al momento della proposizione dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale della Cassazione integra un vizio originario che rende il ricorso inidoneo a instaurare validamente il giudizio di legittimità. Di conseguenza ha applicato la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in dispositivo.
Norme richiamate
art. 20, commi 1 e 2, legge n. 110 del 1975
norma incriminatrice richiamata come base della condanna di merito per i fatti contestati al capo a).
norma incriminatrice richiamata come base della condanna di merito per il capo b), relativo alla detenzione di armi.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di valida sottoscrizione da parte di difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 62
ha inserito il comma 5-bis nell'art. 610 c.p.p., richiamato per la decisione senza formalità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia sottoscritto da un difensore che, al momento della proposizione dell'impugnazione, non risulti iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione.
- La mancanza della necessaria abilitazione del difensore costituisce un vizio originario dell'atto di impugnazione, idoneo a impedirne la valida instaurazione del giudizio di legittimità.
- Quando l'inammissibilità emerge da un vizio formale evidente dell'atto, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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