Cassazione Civile, Ordinanza n. 03032/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente tre avvisi di accertamento per IRPEF 2006, 2007 e 2008, fondati sul metodo sintetico (c.d. redditometro) ex art. 38, commi 4 ss., d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva valorizzato alcuni indici di capacità contributiva: possesso di un motociclo, un premio assicurativo di modesto importo, la disponibilità di un'abitazione principale di 140 mq con rata annua di mutuo di euro 22.800 e di una seconda abitazione di 50 mq. A fronte di redditi dichiarati molto inferiori, erano stati determinati maggiori redditi presunti per ciascun anno. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, con riduzione del maggior reddito accertato; in appello la CTR Lombardia aveva confermato. In cassazione l'Ufficio denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dei decreti ministeriali attuativi del redditometro, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto che, ai fini della ricostruzione sintetica, le rate del mutuo dovessero essere considerate solo nel loro importo effettivamente pagato e non anche aumentate mediante i coefficienti moltiplicativi previsti dalla disciplina vigente ratione temporis.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal contribuente e ha accolto il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, nel sistema del redditometro disciplinato dall'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nel testo applicabile, la disponibilità di beni e servizi indicati nelle tabelle ministeriali comporta l'applicazione vincolata degli importi e dei coefficienti ivi previsti; nel caso delle residenze in proprietà acquistate con mutuo, gli importi delle rate devono essere prima sommati al valore tabellare del bene e poi moltiplicati per il coefficiente, ridotto di una unità, secondo il D.M. 10 settembre 1992. La CTR, escludendo tale meccanismo e limitandosi a considerare il solo importo delle rate, aveva dunque erroneamente modificato la capacità contributiva presunta ex lege. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nel testo ratione temporis disciplina l'accertamento sintetico del reddito fondato su indici di capacità contributiva e sulle spese per incrementi patrimoniali, con presunzione legale relativa e prova contraria a carico del contribuente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di censurare la sentenza per violazione o falsa applicazione di legge
D.M. 10 settembre 1992
per il redditometro ante 2010 impone di individuare il valore della disponibilità dei beni e servizi mediante importi tabellari e coefficienti moltiplicativi vincolanti, includendo le rate di mutuo per le residenze in proprietà
D.M. 19 novembre 1992
richiamato come uno dei decreti ministeriali attuativi del redditometro fondati sugli indici di capacità contributiva
richiamato solo per delimitare il regime normativo applicabile ratione temporis, precedente al nuovo redditometro
D.M. 24 dicembre 2012
menzionato per distinguere il diverso meccanismo del nuovo redditometro, basato sulla spesa sostenuta
D.M. 16 settembre 2015
menzionato per distinguere il diverso meccanismo del nuovo redditometro, basato sulla spesa sostenuta
Massime di principio
- Nel redditometro disciplinato dall'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nel testo previgente, la disponibilità di beni e servizi indicati dalle tabelle ministeriali integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva: l'Ufficio non deve provare altro oltre l'esistenza dell'indice, mentre il contribuente deve fornire prova contraria della provenienza non reddituale delle somme o dell'inesistenza/minor entità del reddito presunto.
- Quando il decreto attuativo prevede un meccanismo di calcolo basato su importi tabellari e coefficienti moltiplicativi, il giudice non può sostituire un diverso criterio estimativo: l'applicazione degli indici e dei coefficienti è vincolata e non discrezionale.
- Per le residenze in proprietà acquistate con mutuo, nel regime del D.M. 10 settembre 1992, le rate di ammortamento vanno sommate all'importo tabellare del bene e poi moltiplicate per il coefficiente previsto, ridotto di una unità, non essendo sufficiente considerare soltanto l'esborso annuo effettivo.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera allegazione della disponibilità di altre risorse economiche: occorre dimostrare circostanze idonee a rendere plausibile che tali risorse siano state effettivamente destinate a coprire le spese contestate oppure che il reddito presunto non sia esistente o sia inferiore.
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