Cassazione Penale, Sentenza n. 34037/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza di appello che aveva confermato le loro condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi. Le censure principali riguardavano: l'insufficiente motivazione sulla partecipazione consapevole al sodalizio (in particolare per Sinameta, il quale avrebbe solo messo a disposizione un casolare); la presunta inutilizzabilità/inosservanza delle condizioni di utilizzabilità dei tabulati telefonici ex art. 1, comma 1-bis, d.l. n.132/2021 (contestata soprattutto da Tanku e riproposta da Beqiraj e Dervishi); la mancata prova dell'elemento organizzativo necessario per l'integrazione del reato associativo (distinto dal mero concorso di persone); e, infine, vizi nella determinazione della pena (mancato o insufficiente riconoscimento delle attenuanti generiche, valutazione della recidiva, e misura della pena basale). Alcuni ricorsi denunciavano altresì vizio di motivazione e violazione di norme processuali (art. 530 c.p.p., art. 546 c.p.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte generiche o aspecifiche, limitandosi a reiterare motivi già respinti in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. Sul punto centrale della prova: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei tabulati telefonici perché corroborati da "altri elementi" idonei (intercettazioni ambientali, monitoraggio comportamentale, riprese video, trasferte all'estero, arresti effettuati in costanza di intercettazioni e ammissioni dei principali protagonisti) secondo l'interpretazione giurisprudenziale della norma transitoria; ha confermato che sussisteva il reato associativo per la presenza di una struttura minima organizzata (base logistica, ruoli distinti, modus operandi consolidato, contatti con fornitori esteri). Ha inoltre escluso che la materia delle intercettazioni e l'interpretazione delle conversazioni possa essere riesaminata in sede di legittimità salvo manifesta illogicità. In ordine alla quantificazione della pena, la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e la determinazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una somma a favore dello Stato (la sentenza è incompleta nel testo fornito quanto all'importo esatto).
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Il reato associativo richiede, oltre all'accordo criminoso e alla permanenza del vincolo, l'esistenza di un'organizzazione (anche minima) con mezzi predisposti per la realizzazione del programma criminoso; la Corte ha ritenuto presenti elementi organizzativi (base logistica, ruoli, staffette, know-how).
art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito (norma transitoria sui tabulati)
art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132/2021
I 'dati del traffico' (tabulati) devono essere corroborati da 'altri elementi di prova'; la Corte accetta che questi possano essere di qualsiasi natura (dirette o indirette) e non predeterminati nella specie, purché idonei a confortare logicamente i dati telefonici.
Riferito per distinguere l'ipotesi di concorso di persone nel reato dalla più grave fattispecie associativa: la Corte ha ribadito l'autonomia dell'art. 74 rispetto al mero concorso (art. 110).
Riferito ai reati 'fine' di detenzione e spaccio; la Corte ha considerato le ammissioni e le condotte connesse a tali reati come elementi utili anche per la prova dell'associazione.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti per lamentare condanne fondate su indizi deboli; la Corte ha ritenuto infondate tali doglianze avendo i Giudici di merito adeguatamente motivato e valorizzato i riscontri probatori.
Norma sui criteri per la determinazione della pena; la Corte ha confermato che la scelta della pena e la calibratura delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono incensurabili se adeguatamente motivate.
Riguarda l'applicazione delle attenuanti generiche; i ricorrenti chiedevano estensione maggiore, ma la Cassazione ha escluso che la questione potesse essere riesaminata in via di legittimità quando adeguatamente motivata in sede di merito.
Riferiti dal ricorso di Sanna in relazione al calcolo della pena base e al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito che aveva considerato la personalità e la pervicacia del reo.
Richiamato in relazione alla decisione del giudice dell'abbreviato; le doglianze su vizio nell'applicazione dell'abbreviato non hanno trovato rilievo in Cassazione.
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norme sulla inammissibilità del ricorso per mancata specificità: la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi che riproponevano acriticamente motivi già respinti in appello senza confutare la motivazione di merito.
Massime di principio
- I tabulati telefonici (dati del traffico) possono essere utilizzati come mezzo di prova se corredati da "altri elementi" che li corroborino; questi elementi non devono essere predeterminati nella natura e possono includere intercettazioni ambientali, video, osservazioni e ammissioni.
- La configurazione del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 richiede un quid pluris rispetto al mero concorso: è sufficiente un'organizzazione anche minimale, desumibile da mezzi e ruoli stabili (base logistica, divisione di compiti, modus operandi ripetuto).
- In sede di Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione di fatto delle intercettazioni o delle prove, salvo che la motivazione di merito sia manifestamente illogica o irragionevole; l'interpretazione delle conversazioni è valutazione di fatto tipica del giudice di merito.
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici e confrontare direttamente le ragioni esposte nella decisione impugnata: riproporre in termini generici i motivi già respinti in appello conduce in genere all'inammissibilità.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di evidente illogicità o mancanza di motivazione sul punto.
- Se si contesta la utilizzabilità di dati tecnici o tecnologie probatorie (es. tabulati), la censura deve spiegare concretamente in che modo manchino i requisiti di corroborazione richiesti dalla norma transitoria e non limitarsi a eccezioni di principio.
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