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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19215/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava una sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro il diniego di primo grado relativo a un avviso di accertamento con metodo sintetico (redditometro) per l'anno d'imposta 2013, con recupero a tassazione di maggior reddito ai fini IRPEF, addizionali e con applicazione di interessi e sanzioni. In Cassazione deduceva, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche circa il mancato superamento della presunzione redditometrica e l'inidoneità della documentazione prodotta, senza spiegare perché non attribuisse rilievo alle prove offerte e senza esaminare criticamente le censure già svolte in appello, tra cui l'erronea applicazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e la rilevanza di disinvestimenti, piano di ammortamento Artigiancassa e affidamento Unicredit.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la sentenza della CTR era nulla per motivazione meramente apparente, perché non chiariva il percorso logico-giuridico seguito, non specificava gli elementi di prova valorizzati o disattesi e non consentiva di verificare la reale valutazione delle difese e dei documenti del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi della motivazione o violazione di norme processuali che incidano sulla validità della decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza è nulla se manca l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto o se la motivazione è solo apparente, perché non permette di comprendere il ragionamento decisorio.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, la cui violazione determina nullità della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto; la mancanza o apparenza della motivazione comporta nullità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    Richiamato unitamente all'art. 36 per affermare l'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione giudiziale.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito; il contribuente può vincere la presunzione dimostrando l'esistenza, l'entità e la durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    È evocato dal ricorrente come norma che la CTR avrebbe erroneamente applicato nel valutare la prova contraria; la sentenza non sviluppa ulteriormente la questione.

  • D.M. 10/9/1992

    Richiamato quale fonte dei parametri di spesa utilizzati nell'accertamento sintetico contestato.

  • D.M. 19/11/1992

    Richiamato quale fonte dei parametri di spesa utilizzati nell'accertamento sintetico contestato.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita a formule apodittiche o a un richiamo generico alla decisione di primo grado, senza spiegare quali elementi di fatto e di prova abbiano sorretto il convincimento e senza confrontarsi con i motivi di gravame.
  • Nel processo tributario di appello, la motivazione per relationem è legittima solo se dalla decisione risulta che il giudice abbia effettivamente esaminato e disatteso le censure dell'appellante; in mancanza, la sentenza è nulla per violazione dell'obbligo di motivazione.
  • In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente non deve provare la specifica destinazione delle somme, ma deve dimostrare l'esistenza, l'entità e la durata del possesso di redditi esenti o assoggettati a ritenuta, circostanze idonee a spiegare la spesa contestata.
  • La semplice affermazione dell'inidoneità della documentazione prodotta non è sufficiente: il giudice deve indicare in modo comprensibile perché le prove contrarie offerte dal contribuente siano prive di efficacia dimostrativa rispetto alla presunzione di maggior reddito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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