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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17204/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il saldo di un conto corrente bancario aperto nel 2002 e assistito da apertura di credito poi revocata. Il correntista ha contestato l’ingiunzione deducendo l’usurarietà dei tassi applicati e l’illegittimità dell’anatocismo, assumendo che il contratto prevedesse la chiusura semestrale delle partite debitorie ma che, in concreto, la banca avesse applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. In primo grado l’opposizione è stata accolta e il decreto revocato, con condanna del correntista al pagamento di una somma inferiore. In appello, la società cessionaria/gestore del credito ha ottenuto la riforma della decisione: la corte territoriale ha ritenuto valida la clausola di capitalizzazione semestrale pattuita nel contratto e ha giudicato inefficace, perché non conforme all’art. 118 TUB, la successiva variazione peggiorativa operata dalla banca con applicazione trimestrale degli interessi; ha quindi rideterminato il saldo dovuto. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi: violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che la corte d’appello avesse pronunciato ultra petita confermando il decreto per una somma diversa e inferiore da quella ingiunta; violazione degli artt. 1346 c.c. e 117 TUB, lamentando che, se la clausola sulla periodicità fosse nulla per indeterminatezza, non avrebbe potuto rivivere una capitalizzazione semestrale e avrebbero dovuto applicarsi gli interessi legali o la clausola sostitutiva ex art. 117 TUB.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve decidere autonomamente sulla fondatezza del credito azionato, e il creditore che resiste all’opposizione non deve formulare una nuova domanda per ottenere la condanna al credito; è sufficiente la richiesta di conferma del decreto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché fondato su una premessa errata: la corte d’appello non aveva dichiarato nulla la clausola contrattuale sulla capitalizzazione, ma aveva solo ritenuto inefficace la variazione peggiorativa da semestrale a trimestrale, adottata in violazione dell’art. 118 TUB e senza valida disciplina contrattuale dello ius variandi. Di conseguenza, correttamente si applicava la pattuizione originaria di capitalizzazione semestrale già valida. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    L’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda creditoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è vizio di ultrapetizione se il giudice dell’opposizione decide sulla domanda di condanna già proposta con il ricorso monitorio e reiterata con la richiesta di conferma del decreto.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato alla luce dell’oggetto del giudizio di opposizione.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di determinatezza dell’oggetto della clausola, ma la corte d’appello non aveva fondato la decisione sulla nullità di tale clausola.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità, ma non applicato dalla corte territoriale alla clausola originaria.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per gli effetti della nullità parziale, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al tasso ultralegale; la corte di merito non ha però dichiarato nulla la clausola di capitalizzazione per indeterminatezza del tasso.

  • art. 117 T.U.B.

    Richiamato dal ricorrente; la cassazione rileva che la corte d’appello non ha fatto applicazione di una clausola sostitutiva perché non ha dichiarato nulla la pattuizione originaria.

  • art. 118 T.U.B.

    La variazione peggiorativa della periodicità di capitalizzazione è inefficace se adottata senza valida disciplina negoziale dello ius variandi e senza adeguata comunicazione al cliente.

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    Le clausole sulla capitalizzazione erano specificamente approvate per iscritto dal correntista.

  • art. 653 c.p.c.

    Il giudice dell’opposizione, se ritiene il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo e pronunciare condanna per il minor importo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve compiere una piena cognizione sulla domanda del creditore e può condannare il debitore anche per un importo minore rispetto a quello ingiunto, senza che ciò integri ultrapetizione.
  • La richiesta del creditore di conferma del decreto ingiuntivo è sufficiente a mantenere ferma la domanda di condanna proposta in sede monitoria; non occorre una nuova domanda espressa in appello o in opposizione.
  • La nullità della clausola contrattuale va tenuta distinta dall’inefficacia di una successiva modifica unilaterale: se la pattuizione originaria è valida, la variazione peggiorativa adottata senza un valido ius variandi è solo inefficace e non travolge il contratto originario.
  • In materia di conto corrente, la violazione delle regole sull’esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB non determina automaticamente la nullità delle clausole originarie sugli interessi, ma può rendere inefficaci le sole variazioni unilateralmente introdotte.
  • Se il contratto prevede in modo valido la capitalizzazione semestrale e tale pattuizione è specificamente approvata, l’applicazione in concreto di una capitalizzazione trimestrale da parte della banca va trattata come inadempimento o variazione inefficace, non come vizio genetico della clausola originaria.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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