Cassazione Civile, Ordinanza n. 33747/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un fallimento di un credito derivante da rapporti di conto corrente e da aperture di credito assistite da ipoteca. In sede di verifica dello stato passivo il credito era stato ammesso solo in parte con privilegio ipotecario e per il resto al chirografo. Il giudizio di opposizione allo stato passivo aveva poi riconosciuto il rango ipotecario per capitale e per una parte di interessi corrispettivi, ma aveva escluso ulteriori interessi per difetto di allegazione originaria e per divieto di domanda nuova. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 1224 e 2855 c.c., sostenendo: a) che il tribunale avrebbe erroneamente calcolato gli interessi ammessi, includendo periodi non dovuti ed escludendone altri; b) che gli interessi controversi non potevano essere considerati corrispettivi, ma erano moratori, e quindi non potevano godere del privilegio ipotecario, dovendo essere ammessi solo al chirografo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del decreto impugnato fosse conforme ai principi già affermati in tema di estensione della garanzia ipotecaria agli interessi ex art. 2855 c.c., distinguendo tra interessi corrispettivi e moratori. Tuttavia, ha osservato che le censure del fallimento miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale documentale e una diversa quantificazione e qualificazione degli interessi, attività non consentita in sede di legittimità sotto il vizio di violazione di legge. Il fallimento è stato quindi condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per la natura moratoria degli interessi dovuti in caso di ritardo nell’adempimento; nel caso concreto la Corte non entra nel merito della qualificazione perché la censura è inammissibile.
Disciplina l’estensione del grado dell’ipoteca agli interessi: il comma 2 riguarda gli interessi corrispettivi entro il triennio considerato; il comma 3 riguarda gli interessi moratori successivi all’anno in corso e fino alla vendita, al tasso legale.
Il riferimento alla data del pignoramento contenuto nell’art. 2855 c.c. va, nelle procedure concorsuali, inteso come riferito alla data della dichiarazione di fallimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è formalmente prospettato come violazione di legge, ma in sostanza mira a una revisione del fatto e dei documenti, operazione non consentita in cassazione.
È richiamato per affermare che gli interessi maturati dopo la notifica del precetto devono qualificarsi come moratori.
È evocato come parametro del tasso legale applicabile agli interessi moratori che beneficiano dell’estensione ipotecaria nei limiti previsti dall’art. 2855, comma 3, c.c.
Richiamato per delimitare il contenuto della domanda di insinuazione al passivo e impedire in opposizione l’ampliamento del petitum o della causa petendi.
Costituiscono il rimedio di opposizione allo stato passivo e il relativo giudizio, nel quale non può proporsi una domanda nuova.
Equipara la dichiarazione di fallimento al pignoramento ai fini dell’applicazione dell’art. 2855 c.c.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Giustifica l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- In sede di opposizione allo stato passivo il creditore non può modificare la domanda originaria in modo da ampliare petitum o causa petendi; la verifica del credito deve restare nei limiti della domanda di insinuazione.
- Ai fini dell’art. 2855 c.c. occorre distinguere nettamente tra interessi corrispettivi, assistiti dall’estensione del grado ipotecario entro il triennio previsto dal comma 2, e interessi moratori, disciplinati dal comma 3 e soggetti al tasso legale.
- Nelle procedure concorsuali il riferimento dell’art. 2855 c.c. alla data del pignoramento si intende riferito alla data della dichiarazione di fallimento.
- Il ricorso per cassazione formalmente fondato sulla violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, richiede una nuova valutazione dei documenti e una diversa ricostruzione del fatto.
- La qualificazione degli interessi e il loro computo, se dipendenti dall’esame del materiale documentale e dai conteggi di merito, non sono sindacabili in cassazione come semplici errori di diritto.
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