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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20129/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo delle quote sociali di Compendium Value Real Estate S.r.l. e Palladium SAF S.r.l. e altre misure reali. I motivi dedotti in Cassazione erano due: (1) vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), ossia la decisione sarebbe priva di coerenza logico-giuridica; (2) violazione e/o errata applicazione dell'art. 321 c.p.p. e motivazione carente in relazione all'assenza del periculum in mora e della prova che l'indagato volesse disperdere o sottrarre i beni sequestrati, considerando il patrimonio immobiliare accertato delle società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenesse un apparato logico-argomentativo sufficiente, richiamando elementi istruttori (comunicazioni CONSOB, accertamenti giudiziari, perquisizioni, flussi finanziari e dichiarazioni di clienti) che giustificavano il fumus commissi delicti e il periculum in mora. In particolare, il Collegio ha ritenuto legittimo il sequestro delle quote sociali poiché le società erano state utilizzate per garantire la raccolta illecita di capitale e vi erano elementi di dispersione patrimoniale già verificatisi durante le indagini. Il ricorso è stato pertanto respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.)

    Il T.U.F. disciplina le attività e i servizi di investimento; la Corte ha ritenuto che l'offerta fuori sede e la negoziazione di azioni rientrino nelle attività soggette all'obbligo di autorizzazione (art. 1, comma 5 e allegati), configurando la violazione sanzionata dall'art. 166 T.U.F.

  • art. 166 T.U.F.

    Interpretato come norma che sanziona l'esercizio senza abilitazione di attività di promozione, collocamento o offerta fuori sede di strumenti finanziari; la Corte ha condiviso che l'offerta sistematica di "shares" per conto di Compendium Value LTD costituisce violazione.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Richiamato come reato contestato e motivo di competenza territoriale per alcune misure; ha avuto rilievo nella ricostruzione complessiva e nelle decisioni sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla legittimità del sequestro. La Corte ha ritenuto che l'applicazione delle norme sul sequestro preventivo sia stata corretta: il sequestro delle quote è stato giustificato dalla necessità di evitare la dispersione dei beni e la prosecuzione del meccanismo illecito.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione è subordinato a violazione di legge; la Corte ha applicato questo criterio per valutare l'ammissibilità del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Previsione delle specifiche censure esperibili in Cassazione (violazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha valutato e ritenuto insussistenti i vizi denunciati.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite nella formulazione dei motivi di ricorso, ossia la necessità di enunciazione nei limiti strettamente necessari per la decisione; la Corte ha preso atto della liminarità della esposizione del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese e l'ammenda in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e dei 3.000,00 euro.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti: in materia di misure cautelari reali il sindacato di legittimità è limitato e non è ammessa una ritrattazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice del merito.
  • Per contrastare un sequestro preventivo di quote sociali occorre dedurre in sede di riesame elementi specifici e circostanziati che dimostrino l'assenza di periculum in mora; mere affermazioni generiche non sono sufficienti in Cassazione.
  • L'offerta fuori sede e la negoziazione di azioni possono rientrare nel novero di attività finanziarie soggette all'autorizzazione ex T.U.F.; la qualificazione sostanziale dello strumento come "prodotto finanziario" è determinante per l'applicabilità delle norme abilitative e sanzionatorie.
  • Il trasferimento o la riorganizzazione patrimoniale delle società durante le indagini può legittimare il sequestro delle quote quando vi siano elementi che evidenzino il rischio di dispersione dei beni e la prosecuzione del meccanismo illecito.
  • In Cassazione i motivi nuovi o non sollevati nelle sedi precedenti sono generalmente inammissibili; le doglianze devono essere tempestivamente e specificamente dedotte in sede di riesame per poter poi essere esaminate in sede di legittimità.
  • La mancanza o manifesta illogicità della motivazione richiede una contestazione puntuale e argomentata: deduzioni generiche sul carattere illogico della decisione sono inadeguate per ottenere l'annullamento per motivi di legge.

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