Cassazione Civile, Sentenza n. 21758/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il rimborso del dazio antidumping pagato su importazioni di piatti di acciaio inossidabile, sostenendo che alla data di entrata in vigore del dazio provvisorio (26/03/2015) le merci si trovavano già nel territorio dell'UE in regime di custodia temporanea in attesa di sdoganamento e quindi il dazio non doveva essere applicato. L'ADM aveva respinto la richiesta ritenendo che il dazio si applicasse a tutte le importazioni effettuate dal 26/03/2015, indipendentemente dal fatto che le merci fossero in transito o già introdotte nel territorio dell'UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Inox. Ha confermato il principio secondo cui l'obbligazione doganale all'importazione sorge con l'immissione in libera pratica e, in particolare, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale (art. 77 CDU). Poiché le merci erano in custodia temporanea al 26/03/2015 e le bollette doganali sono state emesse successivamente (3, 13 e 20 aprile 2015), l'obbligazione doganale è sortaa dopo l'entrata in vigore del dazio, rendendo legittima l'applicazione dell'aggio antidumping. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile e infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per genericità. Infine la Corte ha confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADM.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 2015/501 della Commissione
Reg. UE 2015/501 del 24 marzo 2015
Regolamento istitutivo del dazio antidumping provvisorio; la Corte osserva che l'entrata in vigore del regolamento è fattore temporale rilevante rispetto al momento in cui sorge l'obbligazione doganale sulle merci
Regolamento (UE) n. 2015/1429 della Commissione
Reg. UE 2015/1429 del 26 agosto 2015
Regolamento che ha reso definitivo il dazio; citato nel quadro normativo che disciplina la misura antidumping
Codice doganale dell'Unione (CDU) - Regolamento (UE) n. 952/2013
art. 5 punto 17; art. 77; art. 144; art. 149
Art.5(17) definisce la custodia temporanea; art.144 stabilisce che la custodia temporanea decorre dalla presentazione in dogana; art.77 chiarisce che l'obbligazione doganale all'importazione sorge con il vincolo a regimi come l'immissione in libera pratica e, precisamente, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale
TULD (Testo Unico delle Leggi Doganali) / CDC abrogato
art. 96 TULD; art. 98 TULD; art. 50 CDC; art. 201 CDC
Norme che regolano i magazzini di custodia temporanea, le formalità e verifiche; confermano che la custodia temporanea non determina automaticamente l'obbligazione doganale e che la dichiarazione/accettazione determina la posizione doganale
CDC (Codice doganale comunitario) abrogato
art. 20 par.1 CDC; art. 201 CDC
Richiamato per i principi secondo cui i dazi sono dovuti quando sorge l'obbligazione doganale; la dottrina e la giurisprudenza storica confermano che il semplice attraversamento della frontiera non è sufficiente
Art.15 disciplina la ripetibilità delle spese processuali quando l'amministrazione è difesa da funzionari; art.36 è richiamato nelle contestazioni sulla regolarità del procedimento, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure
Principio che la condanna alle spese processuali rappresenta conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande e può essere pronunciata anche in assenza di espressa richiesta della parte vittoriosa
Richiamato nella declaratoria finale della sentenza per gli adempimenti formali relativi alle spese
Massime di principio
- La mera presenza fisica di merci nel territorio dell'Unione in regime di custodia temporanea non fa sorgere l'obbligazione doganale all'importazione: l'obbligazione nasce con l'accettazione della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica (art. 77 CDU).
- Se un dazio o altra misura è istituito mentre le merci sono ancora in custodia temporanea, la misura può applicarsi se successivamente le merci vengono dichiarate e messe in libera pratica dopo l'entrata in vigore della misura.
- La custodia temporanea offre la possibilità di riesportare le merci per evitare l'assoggettamento a nuovi dazi introdotti nel frattempo; la scelta di destinare le merci all'immissione in libera pratica implica l'accettazione del nuovo regime tariffario.
- Una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è inammissibile se generica e non individua con precisione la questione interpretativa sottoposta.
- In materia di spese processuali, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese anche in assenza di espressa domanda della parte vittoriosa, e la normativa tributaria consente la ripetibilità delle spese quando l'amministrazione è difesa da funzionari.
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