Cassazione Civile, Ordinanza n. 31647/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di maggiori imposte pretese in base a una precedente sentenza tributaria passata in giudicato. La destinataria della cartella, che aveva rivestito la qualità di liquidatore di una società già cancellata dal registro delle imprese, aveva impugnato l’atto sostenendo che il titolo posto a base della riscossione riguardasse la società e non lei personalmente, sicché la cartella emessa nei suoi confronti in proprio sarebbe stata illegittima. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso ritenendo che la sentenza presupposta avesse già affrontato e definito la responsabilità della contribuente; la C.T.R., invece, aveva accolto l’appello della contribuente, reputando che il precedente giudicato riguardasse la società e non la persona fisica. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza presupposta avesse cristallizzato la responsabilità diretta della liquidatrice per i debiti tributari della società e che, pertanto, la riscossione nei suoi confronti fosse legittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso dell’Agenzia, ha interpretato direttamente il giudicato formatosi sulla sentenza tributaria presupposta e ha concluso che la C.T.R. lo aveva male interpretato. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso introduttivo della contribuente contro la cartella. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, qui utilizzata per dedurre l’erronea interpretazione del giudicato e delle norme sulla sua efficacia.
richiamato come parametro della stabilità della sentenza passata in giudicato.
il giudicato fa stato tra le parti e la sua interpretazione è questione di diritto sindacabile in cassazione; nel caso concreto il giudicato presupposto vincolava quanto all’individuazione del soggetto obbligato.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato dalla sentenza presupposta per affermare che, dopo la cancellazione della società, i creditori insoddisfatti possono far valere i propri crediti anche nei confronti dei liquidatori, secondo i presupposti di legge.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla sentenza presupposta come base della possibile responsabilità in proprio dei liquidatori per i debiti tributari.
Cass. Sez. U. 25/05/2001, n. 226
richiamata per il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato è una quaestio iuris e non un apprezzamento di fatto.
Cass. Sez. U. 28/11/2007, n. 24664
richiamata per il sindacato di legittimità sull’interpretazione del giudicato come violazione di legge.
Cass. Sez. U. 21/02/2022, n. 5633
richiamata per affermare il potere-dovere della Cassazione di interpretare il titolo giudiziale quando il giudicato costituisce la regola del caso concreto e rileva nei giudizi di opposizione all’esecuzione/agli atti esecutivi.
Cass. 31/01/2017, n. 2444
richiamata per il principio secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e fa venir meno la capacità di stare in giudizio e il potere rappresentativo del liquidatore.
Cass. 24/01/2019, n. 2038
richiamata per il principio di autosufficienza sulla novità della questione: chi deduce una questione non trattata in sentenza deve indicare di averla proposta in merito e fornire gli elementi per il controllo ex actis.
Massime di principio
- L’interpretazione del giudicato è una questione di diritto e, quando il giudicato è posto a base dell’azione esecutiva o della riscossione, la Corte di cassazione può e deve verificarne direttamente il contenuto precettivo.
- Se una sentenza passata in giudicato ha individuato il soggetto obbligato come persona fisica in proprio, il successivo atto di riscossione fondato su quel giudicato può essere legittimamente emesso nei confronti di quel soggetto; l’erronea qualificazione del giudicato da parte del giudice di merito integra violazione di legge.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, con conseguente venir meno della capacità processuale dell’ente e del potere rappresentativo del liquidatore; tuttavia, se il giudicato si è formato nei confronti della persona fisica in proprio, tale profilo non esclude la legittimità della riscossione.
- Le questioni nuove in cassazione sono inammissibili quando richiedono accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito e la parte non dimostra, con specifiche allegazioni, di averle già tempestivamente dedotte.
- In mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza di merito per erronea interpretazione del giudicato, può decidere direttamente la causa nel merito.
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