Sentenza del 02/08/2024 n. 21929 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia contestava la decisione della CTR della Campania, che aveva ritenuto insufficientemente motivato l’avviso perché non allegava né riproduceva le fatture e gli esiti della verifica svolta presso Idroambiente Srl. A.A., con due motivi incidentali, contestava invece la validità della notifica: la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 17 marzo 2015, ma l’avviso relativo all’IVA 2013 era stato emesso e notificato nel 2018 a lei, quale erede del socio accomandatario e liquidatore deceduto, anziché alla società o al suo rappresentante. La controversia riguardava quindi anche gli effetti della sopravvivenza fiscale quinquennale della società cancellata e l’eventuale successione degli eredi nella rappresentanza societaria.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale di A.A. e dichiarato assorbito quello principale dell’Agenzia, senza quindi decidere la censura sulla motivazione dell’avviso. Ha cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario e annullando l’avviso di accertamento. In base all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, nel quinquennio successivo alla richiesta di cancellazione la società resta il destinatario degli atti fiscali: la notifica del 2018 doveva dunque essere indirizzata alla Sas, non all’erede dell’ex liquidatore. La morte di B.B. non trasferiva automaticamente agli eredi la rappresentanza della società né li rendeva destinatari degli atti relativi ai debiti sociali; la notifica all’erede era nulla e non poteva raggiungere il proprio scopo. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall' art. 28 , comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall' art. 2495 , comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso
Per i rapporti tributari, la cancellazione non fa venir meno per cinque anni la rilevanza della società verso il Fisco. In tale periodo la società resta il destinatario degli atti e il liquidatore conserva la rappresentanza; soci ed eredi non lo sostituiscono automaticamente.
Art. 60, comma 1, lett. c), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Veniva, dunque, in auge, nella specie, l'obbligo - invero disatteso - di notificazione dell'atto impositivo presso il domicilio fiscale dell'ente ex art. 60 , comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973 .
Quando l’atto fiscale riguarda una società ancora rilevante ai fini tributari nel quinquennio successivo alla cancellazione, la notifica deve essere effettuata presso il domicilio fiscale dell’ente secondo le regole previste per le notificazioni degli atti tributari.
Art. 145, comma 1, cod. proc. civ.
Ciò non escludeva, tra l'altro, la possibilità, prevista dall' art. 145 , comma 1, cod. proc. civ., così come modificato dalla L. n. 263 del 2005 (applicabile ratione temporis al caso di specie), di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta (arg. da Cass., Sez. 5, 10.11.2020, n. 25137 , Rv. 659556-01).
La notifica alla persona giuridica può, nei casi previsti, essere effettuata alternativamente presso la sede oppure alla persona fisica che la rappresenta. La norma non consente di notificare l’atto a un erede che non abbia assunto la rappresentanza dell’ente.
Art. 2284 cod. civ., richiamato dall’art. 2315 cod. civ.
Trova, d'altronde, applicazione, rispetto agli eredi del defunto amministratore-liquidatore, per la società di persone rientrante nel "tipo" Sas, la disciplina fissata dall' art. 2284 cod. civ. (cui rinvia l' art. 2135 cod. civ.), norma in forza della quale "Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano".
La morte di un socio non comporta di per sé il subentro degli eredi nella posizione sociale o nella rappresentanza: salvo diversa previsione, gli altri soci liquidano la quota, oppure possono continuare la società con gli eredi soltanto se questi acconsentono.
Massime di principio
- Se una società è cancellata dal registro delle imprese, per gli atti relativi a tributi e contributi la cancellazione produce effetti verso l’Amministrazione finanziaria solo dopo cinque anni dalla richiesta. Nel periodo intermedio l’atto va indirizzato alla società secondo le regole di notifica applicabili agli enti.
- La morte del socio che era amministratore o liquidatore non trasferisce automaticamente agli eredi la rappresentanza della società e non li rende destinatari delle notifiche relative ai debiti fiscali dell’ente. Occorre individuare il rappresentante societario legittimato, eventualmente procedendo alla nomina di un nuovo liquidatore.
- Una notifica indirizzata a un soggetto privo di collegamento giuridico e di capacità rappresentativa rispetto all’ente non è necessariamente un’irregolarità sanabile per il solo fatto che il destinatario impugni l’atto: se, come nel caso deciso, non è idonea a raggiungere il proprio scopo, può determinare la nullità della notifica e l’annullamento dell’atto.
- Quando la decisione si fonda su una ragione assorbente, il giudice può accogliere il motivo preliminare relativo alla notifica e non esaminare le ulteriori contestazioni, come quelle sulla motivazione dell’accertamento.
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