Cassazione Civile, Ordinanza n. 22363/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda del lavoratore per il pagamento di differenze retributive da lavoro straordinario. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la società al pagamento di ore di straordinario ritenute svolte per un periodo compreso tra ottobre 2008 e settembre 2013, nei limiti della prescrizione. In appello la Corte di Palermo ha ridotto l’importo riconosciuto, ma ha confermato l’esistenza di prestazioni eccedenti l’orario ordinario. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che un precedente giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, definito con sentenza passata in giudicato e favorevole alla società, avrebbe accertato l’insussistenza delle violazioni ispettive poste a base anche della domanda del lavoratore; 2) violazione dell’art. 6 L. n. 138/1958 e dell’art. 360, n. 5, c.p.c., contestando il modo in cui i giudici di merito avevano ricostruito l’orario di lavoro dell’autoferrotranviere, l’applicazione dei tempi accessori pre e post orario anche alle soste intermedie del servizio e la valutazione delle prove testimoniali e documentali; 3) violazione dell’art. 6 del CCNL autoferrotranvieri 21.11.2000, sostenendo che lo straordinario andava calcolato su una media dell’orario di lavoro su 17 settimane e che la Corte avrebbe errato nel criterio di computo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il giudicato formatosi nel diverso giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione potesse spiegare effetti nel presente processo, perché quel giudizio aveva parti diverse e oggetto diverso, essendo relativo a sanzioni amministrative e non alle differenze retributive azionate dal lavoratore. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché cumulava in modo promiscuo violazioni di legge e vizio motivazionale, chiedendo in sostanza una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha infine ritenuto inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva prodotto integralmente il CCNL richiamato e censurava accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato fa stato solo tra le stesse parti e sui medesimi oggetti, non potendo essere opposto in un giudizio avente parti o petitum diversi.
Il giudicato interno/esterno invocato non può incidere su un processo diverso se mancano identità soggettiva e oggettiva.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La censura di violazione di legge deve essere distinta e non confusa con la critica alla ricostruzione del fatto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
È censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera richiesta di rivalutazione delle prove o di singoli documenti.
art. 6 L. n. 138/1958
Richiamato dalla ricorrente per il computo dell’orario di lavoro dell’autoferrotranviere e dei tempi accessori, ma la Corte non accoglie la diversa lettura proposta.
art. 6 del C.C.N.L. 21.11.2000 Autoferrotranvieri
La parte ricorrente lo invoca per sostenere che lo straordinario vada determinato sulla media dell’orario su 17 settimane; la censura è però respinta per inammissibilità e difetto di specificità.
Le somme riconosciute in materia di lavoro sono maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali secondo le regole proprie di tale disposizione.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con adeguata indicazione e produzione degli atti e dei documenti rilevanti.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
L’omessa produzione del documento contrattuale collettivo richiamato rende la censura inammissibile per difetto di completezza del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è opponibile nel successivo giudizio solo se sussistono identità soggettiva tra le parti e identità oggettiva del rapporto o del bene della vita controverso; un precedente su sanzioni amministrative non preclude automaticamente una causa di lavoro per differenze retributive anche se i fatti storici siano in parte sovrapponibili.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile mescolare, nello stesso motivo, censure di violazione di legge e vizi motivazionali senza una netta separazione argomentativa; la promiscuità rende il motivo inammissibile.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei documenti, ma solo di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
- Le doglianze che investono il computo dello straordinario e l’interpretazione del contratto collettivo devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, con integrale produzione del testo contrattuale rilevante e con indicazione puntuale delle regole di calcolo asseritamente violate.
- In materia di lavoro, quando il giudice di merito fonda la decisione su una valutazione complessiva delle deposizioni testimoniali e della consulenza tecnica, la mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio non è idonea a sorreggere il ricorso di legittimità.
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