Cassazione Penale, Ordinanza n. 39916/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per guida senza patente in presenza di una precedente violazione nel biennio, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva nel biennio ai fini dell'art. 116, comma 15, cod. strada, sostenendo che il precedente reato era stato estinto per esito positivo della messa alla prova e quindi non sarebbe utilizzabile come precedente; 2) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, osservando che il ricorrente non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale. Sul primo motivo ha affermato che, per integrare la "recidiva nel biennio" richiesta dall'art. 116, comma 15, cod. strada, non è necessario un precedente penale per il medesimo reato, ma è sufficiente la prova di una precedente violazione amministrativa divenuta definitiva; l'estinzione del reato per messa alla prova non esclude l'avvenuta condotta precedente né l'accertamento definitivo sul versante amministrativo. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la prova può desumersi anche dal verbale di contestazione, in assenza di allegazioni contrarie dell'interessato, e ha rilevato che nel caso concreto la Corte di appello aveva verificato che il precedente verbale era divenuto esecutivo perché non oblato, non opposto e non annullato. Sul secondo motivo ha ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi positivi e sui plurimi precedenti dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
Per la configurazione della fattispecie è sufficiente la prova di una precedente violazione definitiva; non è necessario un precedente penale specifico per il medesimo reato, né la previa estinzione del reato per messa alla prova elimina il dato storico della precedente condotta e dell'accertamento definitivo.
La Corte richiama l'idea che, se la precedente condotta non fosse esistita, il giudice penale avrebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p.; il riferimento è usato per sostenere la persistenza del fatto storico della precedente violazione.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi e non richiede che il giudice dia conto di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi o prevalenti.
Ai fini delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento, tra quelli indicati dalla norma, ritenuto prevalente per escludere o concedere il beneficio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, la "recidiva nel biennio" richiesta dall'art. 116, comma 15, cod. strada può essere desunta dalla prova di una precedente violazione amministrativa divenuta definitiva, non essendo necessario un precedente penale per il medesimo illecito.
- L'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non elimina il fatto storico della precedente condotta, né impedisce che essa rilevi ai fini della contestazione amministrativa o della verifica della definitività del precedente accertamento.
- La prova della precedente violazione definitiva può essere tratta anche dal verbale di contestazione, ove non siano dedotti elementi contrari, costituendo esso un elemento probatorio idoneo a sorreggere l'accertamento della recidiva nel biennio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami elementi ritenuti decisivi, quali l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali, senza dover esaminare analiticamente tutte le circostanze prospettate dalle parti.
- Ai fini delle attenuanti generiche, dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza; il giudice può fondare il diniego sull'assenza di elementi favorevoli o su un solo elemento negativo rilevante ex art. 133 c.p.
- Nel giudizio di legittimità, censure meramente assertive o non confrontate specificamente con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di assenza di colpa nella causa d'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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