Cassazione Civile, Ordinanza n. 35771/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato induttivamente il reddito d'impresa di una società di persone, in ragione della mancanza di scritture contabili andate distrutte, con riflessi anche sulla posizione fiscale della socia accomandante. La CTP aveva annullato l'atto impositivo e la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per asserita carenza di specificità dei motivi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello conteneva una critica chiara e specifica alla decisione di primo grado; 2) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel processo tributario e del correlato assetto del contraddittorio, lamentando che la controversia avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria della società e di tutti i soci, trattandosi di accertamento unitario del reddito di società di persone.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, che era pregiudiziale e assorbente, richiamando il principio per cui, in materia di accertamento del reddito delle società di persone e dei soci, la controversia è inscindibile e richiede la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, salvo questioni personali. Poiché il giudizio non risultava celebrato con la partecipazione di tutti i soggetti necessari, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
l'appello tributario deve contenere motivi specifici; la censura dell'Ufficio era diretta a contestare la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità.
nei giudizi relativi ad accertamenti unitari su società di persone e soci è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
consente la riunione dei processi, richiamata dalla Corte per ragioni di economia processuale nei casi ricorrenti di accertamenti unitari.
richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina del giudizio d'appello tributario e del corretto contraddittorio.
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle garanzie del contraddittorio.
richiamato dalla ricorrente in relazione al litisconsorzio necessario.
richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato dalla ricorrente in tema di nullità processuali.
richiamato dalla ricorrente in tema di conservazione degli atti processuali.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
è la norma che sorregge l'unitarietà dell'accertamento del reddito delle società di persone e l'imputazione automatica del reddito ai soci in proporzione alle quote.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative alla rettifica del reddito di società di persone e dei soci, l'accertamento ha natura unitaria: il giudizio promosso da uno dei soggetti interessati riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
- In presenza di litisconsorzio necessario originario, tutti i soggetti interessati devono essere evocati nel medesimo giudizio; la mancata partecipazione di uno dei litisconsorti comporta nullità assoluta del procedimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- L'obbligo di integrare il contraddittorio ex art. 14 d.lgs. 546/1992 opera quando la lite verte su elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria e non su posizioni debitorie autonome.
- Per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo, nei casi di identità di causa petendi, impugnazione simultanea di un avviso unitario, trattazione nei due gradi di merito e decisioni sostanzialmente identiche, può disporsi la riunione dei giudizi anziché il rinvio al primo giudice.
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