Cassazione Civile, Ordinanza n. 30155/2025 del 15/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Più medici specializzati hanno convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di adeguata remunerazione dei medici in formazione specialistica, per i corsi frequentati in anni anteriori all'anno accademico 1991/1992. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione decennale del diritto risarcitorio; la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. I ricorrenti hanno censurato, da un lato, l'ordinanza di inammissibilità e, dall'altro, la sentenza di primo grado, deducendo vizi di motivazione, omessa pronuncia, errata individuazione del dies a quo della prescrizione, mancata considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale e della normativa unionale, nonché la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In particolare hanno sostenuto che la prescrizione non potesse decorrere prima della stabilizzazione delle incertezze su giurisdizione, azione esperibile, soggetto passivo e quantificazione dell'adeguata remunerazione, e che la legge n. 370/1999 non fosse idonea a far decorrere il termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le censure contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello perché, nel giudizio ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c., non sono deducibili né errores in iudicando né vizi di motivazione ordinaria, ma solo vizi propri dell'ordinanza nei limiti del controllo ex art. 111 Cost.; ha escluso inoltre il vizio di omessa pronuncia sui singoli motivi di appello. Quanto al ricorso contro la sentenza di primo grado, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo. Ha ritenuto infondati gli argomenti relativi alle asserite incertezze su giurisdizione, azione, legittimazione passiva e rinvio pregiudiziale, escludendo che tali profili impedissero il decorso della prescrizione. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e, per i ricorrenti principali, anche di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è scrutinabile in cassazione solo per vizi propri e nei limiti consentiti dall'art. 111 Cost.
Non consente di dedurre in cassazione vizi di omessa pronuncia su singoli motivi di appello; il controllo riguarda la decisione complessiva di inammissibilità.
art. 111 Cost.
Fonde il controllo di legittimità sull'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. ai soli vizi processuali propri e legittima la condanna per responsabilità aggravata in caso di abuso del processo.
Le doglianze formulate come violazione di legge o nullità non possono surrettiziamente trasformarsi in censure sulla sufficienza della motivazione, oggi sindacabile solo nei ristretti limiti del minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo se la motivazione sia materialmente mancante, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e le censure non offrono elementi per mutare orientamento.
La violazione di regole processuali è censurabile solo se decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e produttiva di effettivo pregiudizio.
L'omessa pronuncia richiede la totale pretermissione della domanda o eccezione, non essendo sufficiente l'assenza di una espressa confutazione argomentativa.
Il giudice può condannare alle spese la parte soccombente; la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge.
È applicabile la responsabilità aggravata quando il ricorso risulti abusivo o proposto con mala fede o colpa grave, desumibili anche dal contesto complessivo e dalla reiterazione di questioni già definitivamente risolte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Ha riconosciuto un beneficio solo ai medici già titolari di sentenze irrevocabili, rendendo definitivo l'inadempimento residuo e fungendo da dies a quo della prescrizione del risarcimento.
Il termine prescrizionale decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nel caso dei medici specializzandi ciò è stato individuato nel 27 ottobre 1999.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è obbligatorio per il giudice di merito non ultimo grado; il suo mancato esercizio non integra vizio della decisione.
art. 4 L. 260/1958
L'eventuale evocazione di organi statali diversi dalla Presidenza del Consiglio non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale se sanabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione è limitato ai soli vizi propri dell'ordinanza e non consente di dedurre errori di merito, motivi di appello non esaminati singolarmente o un generico difetto di sufficienza della motivazione.
- L'omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice, pur senza affrontare espressamente tutti gli argomenti, abbia comunque deciso in senso incompatibile con la pretesa fatta valere; ciò che conta è la totale pretermissione della domanda o eccezione, non il mancato esame di ogni singola deduzione.
- Il vizio motivazionale oggi rilevante in cassazione è ridotto al minimo costituzionale: è deducibile solo se la motivazione manchi materialmente, sia apparente, incomprensibile o internamente irriducibilmente contraddittoria.
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni e, per i rapporti interessati dalla legge n. 370/1999, il termine decorre dal 27 ottobre 1999, momento in cui l'inadempimento statale residuo è divenuto definitivo e conoscibile.
- Le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, qualificazione dell'azione o individuazione del soggetto passivo non impediscono il decorso della prescrizione, perché il creditore può comunque agire anche stragiudizialmente e, se del caso, far valere i rimedi processuali appropriati.
- Il giudice di merito non ultimo grado non ha l'obbligo di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, trattandosi di facoltà il cui mancato esercizio non integra, di per sé, un vizio della decisione.
- La reiterazione di ricorsi fondati su questioni già stabilmente risolte dalla giurisprudenza di legittimità può integrare responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ove la condotta processuale riveli colpa grave o abuso del processo.
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