Cassazione Civile, Sentenza n. 34390/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della Commissione Tributaria Regionale per varie ragioni: (i) falsa applicazione degli artt.132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92 con riguardo alla presunta insufficiente motivazione della sentenza di primo grado; (ii) errore nella valutazione dei termini del thema decidendum e nella comprensione delle questioni poste in giudizio; (iii) violazione dell'art.7 della legge n.212/2000 in ordine all'allegazione dell'atto posto a confronto a fondamento della rettifica; (iv) insufficiente motivazione sulla determinazione del valore del terreno contestato, con eccessivo e non giustificato affidamento alla consulenza tecnica di parte senza spiegare come i dati descrittivi avrebbero portato alla valutazione di €90.000.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo del ricorso principale (insufficiente motivazione sulla valutazione del terreno) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo. I primi tre motivi del ricorso principale e i motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per un nuovo e motivato esame della valutazione estimativa del terreno e per la nuova statuizione sulle spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
Riferimento alla regola sulla motivazione del provvedimento; la Corte ha valutato la adeguatezza della motivazione del giudice di merito.
Richiamato in relazione ai criteri di motivazione nei giudizi tributari; la Corte ha esaminato se la CTR abbia correttamente valutato la motivazione di primo grado.
art.7 legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Citato in ordine all'onere di allegazione degli atti posti a confronto nell'accertamento; la Corte non ha accolto specificamente il rilievo sui profili di allegazione, ritenendolo assorbito.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla motivazione sulla liquidazione delle spese; la questione è stata assorbita a seguito dell'accoglimento del ricorso principale.
Richiamati nel ricorso incidentale in ordine alla procedura e alle valutazioni catastali/estimative; le relative doglianze sono state considerate assorbite.
Richiamati in relazione ai poteri istruttori e alla valutazione delle prove (perizia d'ufficio vs consulenza di parte); la Corte ha ribadito che il giudice può valorizzare perizie di parte solo se ne motiva la fondatezza.
Citato in punto di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso conforme ai requisiti.
Cass. n.2193/2015
Precedente giurisprudenziale richiamato per il principio secondo cui la perizia di parte può essere fonte di convincimento purché il giudice ne motivi la correttezza e attendibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario la consulenza tecnica di parte può assumere rilievo probatorio ma il giudice deve spiegare chiaramente le ragioni per le quali la ritiene probante e come i dati considerati si traducono in una valutazione economica concreta.
- L'insufficiente motivazione sulla determinazione di un valore (es. di un terreno) è vizio che può portare alla cassazione e al rinvio per nuovo esame; il giudice del rinvio dovrà fornire una motivazione comprensiva e collegata ai dati valutativi.
- Questioni procedurali o di allegazione possono risultare assorbite se la Corte decide di accogliere motivi decisivi di merito; tuttavia andranno riconsiderate nel giudizio di rinvio in base all'esito complessivo.
- La Corte di legittimità verifica non solo la presenza della motivazione ma la sua capacità di consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico; motivazioni meramente descrittive o generiche non sono sufficienti.
- In presenza di consulenze e prove atipiche, il giudice ha un ampio potere di valutazione ma è imprescindibile il requisito della motivazione per trasformare elementi descrittivi in valutazioni economiche vincolanti.
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