Cassazione Civile, Ordinanza n. 13531/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione avverso un'ordinanza della Cassazione che, decidendo sul ricorso del lavoratore, aveva escluso l'applicabilità della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010 alla domanda di accertamento della nullità del rapporto formalmente instaurato con una società del gruppo e dell'esistenza del rapporto in capo alla capogruppo. Nel ricorso per revocazione la società ha dedotto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., un errore di fatto revocatorio: la Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto insussistente un atto idoneo a far decorrere il termine di decadenza, mentre la Corte d'appello aveva valorizzato una missiva del 30 giugno 2009 con cui il lavoratore era stato informato della fusione per incorporazione e della successione universale della capogruppo nei rapporti delle incorporate. La società ha quindi sostenuto che la Corte di legittimità avesse omesso o travisato un dato documentale decisivo, incidendo sulla valutazione della decadenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non ricorresse un errore di fatto revocatorio, poiché la precedente ordinanza aveva percepito correttamente la vicenda societaria della fusione per incorporazione e la continuità dei rapporti di lavoro, ma aveva compiuto una valutazione giuridica diversa da quella della Corte territoriale. Trattandosi quindi di un errore di giudizio e non di percezione, la revocazione non era ammessa. La società ricorrente è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; il rimedio è ammissibile solo nei limiti propri dell'errore di fatto revocatorio.
l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione del contenuto degli atti o documenti; non coincide con errori di diritto o di valutazione.
art. 32, quarto comma, lett. d), L. n. 183/2010
norma invocata con riferimento alla decadenza per le domande di costituzione o accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare formale del contratto.
art. 2504-bis, primo comma, c.c.
la fusione per incorporazione comporta la successione universale dell'incorporante nei rapporti giuridici delle società incorporate e la continuità dei rapporti anteriori alla fusione.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo per una mera svista percettiva, risultante con immediatezza dagli atti interni del giudizio di legittimità.
- Non integra errore di fatto revocatorio la diversa valutazione giuridica di fatti correttamente percepiti dalla Corte, né l'errore di diritto sostanziale o processuale.
- Ai fini della revocazione, l'errore deve riguardare un fatto non controverso e non già oggetto di decisione, oltre a essere essenziale e decisivo per il contenuto della sentenza impugnata.
- La fusione per incorporazione produce successione universale dell'incorporante e continuità dei rapporti giuridici preesistenti, circostanza che può essere rilevante nella verifica della decorrenza della decadenza per l'accertamento del rapporto di lavoro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13379/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13382/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13385/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13400/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13403/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13404/2024 del 15/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →